Reti d’impresa

Normativa

Bandi e agevolazioni per reti d’impresa

Principi generali

Il “contratto di rete” è stato introdotto con l’art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n.5/2009, (convertito con l. n.33/2009, successivamente modificato con l. n. 99/2009 e riformulato con d.l.n.78/2010 la cui legge di conversione è la n.122/2010). Il dettato normativo dell’art.3 de “la legge”, in cui è inserita la disciplina del contratto di rete, ha ad oggetto i distretti produttivi e le reti d’impresa (ed in forza di questo collegamento normativo al contratto di rete continuano ad applicarsi anche le norme di cui all’art. 1 comma 368 lett. b), c) e d) della legge n.266/2005 previste per i distretti produttivi).

Il contesto economico, in cui sopraggiunge il contratto di rete, è già caratterizzato dall’esistenza di fenomeni di organizzazione e cooperazione inter – imprenditoriale, noti, nella fenomenologia economica, come reti di imprese e reti contrattuali, ossia forme di esercizio dell’iniziativa economica e produttiva presenti nel nostro tessuto economico da decenni e rappresentanti una strategia che le imprese italiane hanno trovato per operare nel mercato economico nazionale ed internazionale.

Si tratta, pertanto, di capire e stabilire in che rapporto si ponga il novello contratto di rete con questi modelli preesistenti, ed a questo proposito tre diverse ricostruzioni sono state offerte dai primi interpreti in dottrina.

Secondo alcuni il legislatore ha introdotto un nuovo tipo contrattuale che va ad affiancarsi a quelli già disciplinati. Altri autori, invece, sostengono la natura trans tipica del contratto: pertanto potendo esso essere impiegato per diverse funzioni, con un solo strumento si potrebbero realizzare attività finora rimesse a singole, distinte, figure contrattuali. Altra interpretazione, invece, sostiene che il contratto di rete non rappresenti un tipo contrattuale nuovo, bensì un insieme di requisiti in presenza dei quali contratti funzionali alla cooperazione inter – imprenditoriale, comunque denominati, consentono ai contraenti di avvalersi di agevolazioni e benefici.

Definizione, genesi e caratteristiche delle reti

Per rete si intende il fenomeno economico e giuridico in cui più imprese, indipendenti, agiscono in modo coordinato, dando vita ad operazioni economiche ed organizzative diversificate ed in questo senso eterogenee.

Per operare in rete, tanto nell’organizzare la produzione, quanto lo scambio, sono stati impiegati numerosi modelli giuridici: si pensi ai consorzi, mandati collettivi, A.T.I., joint ventures, G.E.I.E., contratti di franchising, contratti di subfornitura.

L’eterogeneità, tanto funzionale quanto strutturale, caratterizza la manifestazione in concreto delle reti.

Per quanto concerne i motivi e le esigenze produttivo-distributive che portano alla formazione di sistemi reticolari: le reti possono nascere per effetto dello snellimento delle grandi organizzazioni integrate, che per ridurre costi ricorrono sempre più a forme di outsourcing delle lavorazioni, dei servizi, delle competenze, rivolgendosi a imprese e professionisti esterni; in secondo luogo si formano reti quando le imprese trovano i vantaggi del “mettersi in rete” per conseguire economie di scala e di specializzazione che ciascuna singola impresa non potrebbe conseguire (cd. effetto di espansione conseguibile con la rete); infine, le reti sono considerate l’effetto diretto della globalizzazione, perché le imprese, che vogliono operare in nuovi mercati o che cercano nuovi clienti, si organizzano per gestire piattaforme di relazione sempre più complesse ed articolate.

C’è una distinzione, che in parte rispecchia anche la diversa genesi del fenomeno, da osservare: altro è parlare di rete di imprese ed altro di impresa a rete.

Entrambe sono costituite da un modello reticolare, ma con struttura e modalità operative differenti: mentre nel primo caso la formazione della rete avviene tramite l’incremento e la stabilizzazione di processi collaborativi tra piccole e medie imprese; nel caso dell’impresa a rete, invece, la costituzione è dovuta a fenomeni di decentramento produttivo della grande impresa. Talvolta le organizzazioni a rete sono forme intermedie di organizzazione tra la disintegrazione verticale, operata della grande impresa per mezzo degli accordi di subappalto, e la rete orizzontale di piccole imprese: si tratta di reti orizzontali ma fondate su un insieme di rapporti tra il centro e la periferia, sia dal lato della domanda che dell’offerta.

Quanto ai tratti caratterizzanti le reti, va riconosciuto che le diverse figure impiegate nella nostra realtà economica, che costituiscono – o possono costituire – la veste giuridica di sistemi reticolari, sono fondati o caratterizzati da: autonomia, interdipendenza, coordinamento, cooperazione, stabilità e flessibilità:         .

(1) Autonomia: le imprese che partecipano ad una rete sono formalmente e giuridicamente distinte, talvolta anche concorrenti, e la rete assurge a strumento di governo e coordinamento.

(2) Collaborazione e complementarietà: la rete dà luogo a forme di collaborazione concernenti attività complementari che si svolgono in una singola fase o comprendono più fasi della filiera produttiva. La rete si costituisce quando le relazioni di mercato si rivelano inadeguate a gestire ed organizzare la complementarietà della produzione e/o distribuzione e l’impresa, verticalmente integrata, si trova ad affrontare costi eccessivi, oppure più imprese conferiscono beni, servizi e/o competenze diversi e necessari alla definizione di un nuovo processo produttivo o alla produzione di un bene che assicuri competitività

(3) Stabilità: la trama di relazioni che si instaurano tra le imprese in una rete tendenzialmente stabile.

(4) Interdipendenza: è caratteristica che ricorre quando vi siano elevati investimenti specifici (che possono riguardare processi produttivi, tecnologie, oppure la fase distributiva), e questo comporta una collaborazione in cui i costi di uscita dalla relazione di rete si fanno elevati. Inoltre interdipendenza significa condizionamento tra le imprese della rete, tra le loro forme organizzative e tra i processi decisionali che ad esse fanno capo, interdipendenza che si coniuga, pur sempre, con autonomia, giuridica ed economica delle

imprese.

Classificazione delle reti

Dall’analisi empirica del fenomeno reticolare, emerge una tripartizione di schemi logici attorno ai quali si possono articolare le reti.

Un primo schema è rappresentato da una molteplicità di rapporti paralleli tra loro (ad esempio una rete distributiva in franchising): in questa ipotesi i contratti possono essere considerati in modo separato l’uno dall’altro.

Un secondo schema è costituito da un insieme di contratti bilaterali (per esempio più rapporti di subfornitura all’interno di una filiera per la produzione di diversi componenti del prodotto, che verrà assemblato alla fine): in questo caso il modello giuridico di riferimento è quello dei contratti collegati.

Il terzo schema di rete tra imprese utilizza i contratti plurilaterali (ad esempio un consorzio): l’accordo vincola tutti gli aderenti alla rete.

Altra tripartizione che descrive le diverse tipologie di reti, è quella che distingue le reti organizzative, da quelle contrattuali e miste. Si ha rete organizzativa quando il modello organizzativo assunto sia quello della società, o dell’associazione, fondazione o consorzio (o società consortile).

Le reti contrattuali, invece, possono esser basate su contratti plurilaterali o su contratti bilaterali collegati, nel primo caso si versa in un’ipotesi di rete di impresa, nel secondo in una rete di contratti collegati. Quando la rete è costituita da una serie di contratti collegati, perché vi sia rete occorre una relazione strumentale di complementarietà tra le attività delle imprese, devono sussistere elementi di collegamento sotto il profilo della causa e dell’oggetto, espressione dell’interdipendenza tra le attività. Le reti miste si verificano quando ad una rete contrattuale (ad esempio di subfornitura) si affianchi una rete organizzativa (ad esempio una società consortile per la ricerca e lo sviluppo tecnologico). Spesso le reti vanno soggette ad evoluzioni, passando, pertanto, da forme contrattuali a forme miste.

Fino ad ora si sono prese in considerazione le ragioni che attengono alla genesi del fenomeno reticolare e le principali caratteristiche che lo connotano, qualunque sia la veste giuridica da esso assunta.

D’ora innanzi ciò che verrà considerato sarà, invece, il contratto di rete ai sensi dell’art.3 comma 4-ter e ss. del d.l. n. 5/2009 come modificato dal d.l. n.78/2010 convertito con l.n.122/2010 (in queste pagine convenzionalmente definito “la legge”).

È noto che dopo la modifica del 2010, l’istituzione del fondo patrimoniale e dell’organo comune sono divenute facoltative: essi non costituiscono pertanto parte del contenuto necessario del contratto.

Costituiscono, invece, elementi necessari ai sensi de “la legge”, perché un accordo interimprenditoriale sia qualificabile come contratto di rete: la presenza con relativa individuazione di almeno due imprenditori partecipanti; l’indicazione degli obiettivi strategici di innovazione e di innalzamento della capacità competitiva dei partecipanti e le modalità concordate tra gli stessi per misurare l’avanzamento verso tali obiettivi; la definizione di un programma di rete che contenga l’enunciazione dei diritti e degli obblighi assunti da ciascun partecipante nonché le modalità di realizzazione dello scopo comune; la durata del contratto; le modalità di adesione di altri imprenditori; le regole per l’assunzione delle decisioni dei partecipanti su ogni materia o aspetto di interesse comune (che non rientri, quando è stato istituito un organo comune, nei poteri di gestione a quest’ultimo conferiti).

Costituiscono contenuto eventuale del contratto di rete: l’istituzione di un fondo patrimoniale comune, e di conseguenza la previsione, in contratto, della misura e dei criteri di valutazione dei conferimenti iniziali e degli eventuali contributi successivi che ciascun partecipante si obbliga a versare al fondo, nonché le regole di gestione del fondo stesso; se il contratto ne prevede l’istituzione, l’individuazione del soggetto prescelto per svolgere l’ufficio di organo comune per l’esecuzione del contratto o di una o più parti o fasi di esso, i poteri di gestione e di rappresentanza conferiti a tale soggetto come mandatario comune, nonché le regole relative alla sua eventuale sostituzione durante la vigenza del contratto; la previsione di cause facoltative di recesso anticipato e le condizioni per l’esercizio del relativo diritto.

Non sono elementi richiesti da “la legge”, ma quasi sempre presenti nelle diverse reti ad oggi stipulate, l’indicazione della denominazione e della sede della rete. La scelta di quest’ultima è opportuno venga fatta con riflessione potendo assumere la valenza di elezione di domicilio rispetto ai terzi con conseguenti riflessi processuali.

Lavoro più flessibile nelle reti d’impresa

Per garantire più flessibilità ai network di imprese anche sul piano lavorativo, il nuovo Decreto legge sull’occupazione (Dl76/2013, convertito dalla legge 99/2013, articolo 7, comma 2, lettera a) ha semplificato il distacco dei lavoratori e ha introdotto in concetto di “codatorialità”.
In sostanza, da oggi le imprese legate da un contratto di rete potranno, grazie a delle agevolazioni, “condividere” alcune figure professionali.

In base alle nuove regole, l’appartenenza dell’impresa alla rete fa sorgere automaticamente l’interesse “della parte distaccante” a mettere uno o più lavoratori a disposizione di altre aziende.
Viene così soddisfatto uno dei due requisiti fondamentali richiesti per il distacco stesso: l’interesse dell’impresa che distacca il dipendente, appunto, e la temporaneità del “prestito”.
Per tutelare i lavoratori, la nuova disposizione fa salve le regole previste dell’articolo 2103 del Codice civile, che vieta il demansionamento e richiede che ci siano, per il trasferimento da un’unità produttiva all’altra, precise ragioni tecniche, organizzative e produttive.
Le aziende coinvolte nei contratti di rete hanno dunque un nuovo strumento di difesa in caso di controversie sui distacchi, laddove gli ispettori o i giudici contestassero, appunto, l’esistenza dei requisiti previsti.

Il concetto di codatorialità rappresenta, invece, una novità per il nostro Paese, anche se di fatto non è più vietato lavorare per più di un datore.
Per le imprese in rete adesso “è ammessa la codatorialità dei dipendenti” in base a “regole di ingaggio” che dovranno essere fissate dal contratto di rete stesso.
In pratica, bisognerà stabilire l’orario di lavoro del dipendente presso ciascuna delle aziende, la percentuale di retribuzione e di contributi che ogni datore deve versare ecc.
Anche sul piano di eventuali responsabilità penali, civili e amministrative dei datori, saranno rilevanti i contenuti del contratto di rete, come ha precisato nei giorni scorsi la circolare 35/2013 del Ministero del Lavoro.

Dal 2010 (anno in cui è decollato il nuovo strumento delle reti di imprese previsto dal Dl 5/2009), fino al 31 luglio scorso, sono stati siglati 995 contratti di rete, che coinvolgono in tutte le regioni quasi cinquemila imprese; in testa vediamo la Lombardia con 1309, l’Emilia Romagna con 726, la Toscana con 578, il Veneto con 404 e il Lazio con 255.

A Udine, dove si è svolto un convegno sulle Reti d’Impresa attive nel settore del turismo, il ministro Bray ha confermato che nel  turismo si sta verificando un’inversione di tendenza , con un miglioramento anche di quello interno.  Si tratta di un settore strategico sul quale è necessario attivare politiche di sostegno economico. Il ministero, infatti, sta predisponendo un bando da 8 milioni destinato a sostenere le forme di aggregazione tra imprese. Sono in totale 19 le reti esistenti nel turismo; ancora poche rispetto alle circa 900 attivate nei diversi ambiti a livello nazionale, ma con una specificità che è quella di riuscire a coinvolgere un numero di imprese mediamente più alto (oltre la decina) rispetto allo standard nazionale.  Fra gli esempi che si possono citare ci sono quelli di Pistoia dove la rete ha riunito imprese attive nelle terme, cultura e natura oppure quello di Viareggio dove 85 stabilimenti hanno messo in campo marketing e promozione, riuscendo anche ad ottenere condizioni di credito più vantaggiose. Anche nel Veronese, oltre 50 aziende  si sono aggregate per la riqualificazione del territorio con iniziative di digitalizzazione e georeferenziazione in modo da rendere l’area più facilmente fruibile dai turisti con mappe interattive dei sentieri.

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