Artigiani: per l’INPS non basta l’iscrizione all’albo
L’iscrizione di un’impresa nell’albo delle imprese artigiane non costituisce prova ai fini del corrispondente inquadramento previdenziale presso l’INPS. Risulta necessario quindi fornire altre prove specifiche per l’accertamento dei requisiti che a loro volta sono richiesti dall’istituto per accordare specifiche agevolazioni contributive.
Lo afferma la Corte di cassazione (sezione lavoro, 8 marzo 2021, n. 6314). Si specifica che, anche se l’iscrizione nell’albo delle imprese artigiane ha valore costitutivo sulla base della legge n. 443/1985, tale iscrizione può essere contestata e il giudice può chiedere la verifica dei requisiti sulla base di altri elementi.
La Cassazione ricorda in particolare la precedente, Cass. n. 20443 del 2006 , che “ha ripercorso l’evoluzione normativa in materia di effetti che l’iscrizione della impresa nell’albo delle imprese artigiane determina nei riguardi dell’Inps, e quindi sul piano prettamente previdenziale, sia per quanto riguarda la posizione dei titolari, sia per quanto riguarda il regime relativo ai contributi da versare per i lavoratori dipendenti. In tale occasione si è negato che la mancata impugnazione da parte dell’Inps del provvedimento della commissione regionale che ha confermato la iscrizione all’albo delle imprese artigiane, emesso dalla commissione regionale competente, renda intangibile per l’azienda l’inquadramento in questo settore ed intangibile per i soci la iscrizione nella gestione Inps degli artigiani”.“