Esonero contributivo per i nuovi imprenditori agricoli
L’Inps pubblica nella circolare 7 del 9 giugno le istruzioni operative per l’utilizzo dell’esonero contributivo per i nuovi imprenditori agricoli.
La misura, rinnovata con l’ultima legge di bilancio, prevede l’esonero contributivo totale. Possono accedervi i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli professionali d’età inferiore a 40 anni. I suddetti, devono essere iscritti alla previdenza agricola tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2020.
Le caratteristiche dell’esonero
Criteri di attribuzione:
- 100% della quota per l’invalidità, la vecchiaia ed i superstiti (IVS) e del contributo addizionale di cui all’articolo 17, comma 1, della legge 3 giugno 1975, n. 160;
- per un periodo massimo di 24 mesi di attività;
- per l’imprenditore agricolo professionale e il coltivatore diretto per l’intero nucleo familiare.
Esclusi dall’agevolazione:
- contributo di maternità, dovuto per ciascuna unità attiva iscritta alla Gestione agricoli autonomi;
- contributo INAIL, dovuto dai coltivatori diretti.
Al fine del rispetto del limite “de minimis”, il coltivatore diretto può chiedere il beneficio per se stesso come titolare, o per se stesso e alcuni componenti del nucleo familiare.
Cumulabilità
L’esonero non è cumulabile con altre riduzioni delle aliquote di finanziamento o altri esoneri. Nel caso degli aventi diritto a più esoneri, viene applicata in sede di tariffazione l’agevolazione più favorevole per il contribuente.
Per essere ammessi al beneficio, i coltivatori diretti e gli imprenditori agricoli devono aver presentato la comunicazione di inizio attività autonoma, attraverso il servizio digitale ComUnica.
La fruizione è subordinata alla regolarità inerente all’adempimento degli obblighi contributivi, l’osservanza delle norme di tutela delle condizioni di lavoro, rispetto degli obblighi di legge e degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, ecc., stipulati dai sindacati.
Modalità
La domanda per l’esonero va inviata entro 120 giorni dalla data di comunicazione di inizio attività. Se è iniziata in data 1 gennaio 2020, il termine è in scadenza il 29 luglio 2020.
L’istanza d’ammissione al beneficio dev’essere inoltrata per via telematica, attraverso il Cassetto previdenziale per autonomi agricoli, utilizzando il modello telematico: “Esonero contributivo nuovi CD e IAP anno 2020 (CD/IAP2020)”.
Per le iscrizioni alla gestione agricola autonoma non ancora perfezionate, le domande saranno acquisite ed elaborate dopo il perfezionamento dell’iscrizione alla gestione.
L’Inps, previe verifiche, comunicherà l’esito della domanda in modalità telematica, nell’apposito campo “esito” del modulo di istanza. L’esito sarà comprensivo dell’importo del beneficio spettante, in caso di risposta positiva, o della motivazione, in caso di rigetto. Sarà comunque inviata una comunicazione all’indirizzo di posta elettronica dello spettante.