Naspi e licenziamenti: l’INPS risponde
Durante l’emergenza Covid-19, il Decreto Cura Italia ha emesso un blocco dei licenziamenti individuali e collettivi per giustificato motivo oggettivo, comprese le conciliazioni preventive.
Il divieto è stato introdotto dall’articolo 46 del Decreto Cura Italia per 60 giorni (dal 17 marzo 2020) e riconfermato con l’articolo 80 del Decreto Rilancio. Grazie ad esso, è stato prolungato fino al 16 agosto 2020.
Tuttavia, se durante tale blocco dei licenziamenti se ne verifica uno, il lavoratore potrà percepire l’indennità di disoccupazione Naspi. Il contenzioso, se vi seguirà, avrà un iter indipendente e il lavoratore sarà chiamato alla restituzione di quanto ricevuto solo se il licenziamento verrà giudicato nullo e si procederà alla reintegrazione.
Tale appunto è uno dei chiarimenti in merito all’applicazione delle regole sulla gestione e tutela dei lavoratori resesi necessarie in questi mesi, che l’INPS ha effettuato con il messaggio n. 2261/2020 del 1 giugno 2020.
Il messaggio precisa che, se il datore di lavoro procede al licenziamento di un lavoratore in questo periodo, il dipendente ha diritto a percepire l’indennità di disoccupazione Naspi in quanto dedicata alla tutela del lavoratore che perde il lavoro involontariamente.
La validità o l’invadilità del recesso, ed eventuale annullamento del licenziamento, con obbligo di restituzione della Naspi, sono poi oggetto giuridico di valutazione.
L’accertamento giudiziario è altresì considerato come soluzione al problema della legittimità dei recessi datati al 17 e al 18 maggio. Difatti, quei giorni erano rimasti scoperti dal punto di vista normativo a causa del ritardo di pubblicazione del DL 34.
La Naspi ricevuta dovrà essere restituita anche nel caso in cui il datore di lavoro decidesse di revocare il licenziamento, purché questo sia stato effettuato tra il 23 febbraio e il 17 marzo 2020.
Il divieto di licenziamento non si applica ai rapporti di lavoro domestico e alla recissione di contratti di collaborazione coordinata e continuativa.