Esclusione dagli ISA per le società in liquidazione
I contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta sono esclusi dagli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale), ma per le società di capitali, soggette a liquidazione, è più complicato stabilire il periodo di cessazione.
Nel momento in cui una società di capitali entra in fase di liquidazione, infatti, avviene una scissione dell’anno d’imposta in due autonomi periodi fiscali:
- Ante-liquidazione: dal primo gennaio al giorno antecedente all’effettività della liquidazione;
- Periodo di liquidazione: dal giorno in cui la liquidazione diventa effettiva al 31 dicembre.
Ad oggi, la data di inizio liquidazione per la normativa civilistica e per quella fiscale è la stessa. Essa consiste nel giorno in cui avviene l’iscrizione nel Registro delle imprese della delibera del tribunale o della dichiarazione degli amministratori. Tale dichiarazione o delibera deve accertare una causa di scioglimento o di messa in liquidazione volontaria.
Avendo due periodi fiscali, come è possibile stabilire quale sia il periodo di cessazione dell’attività?
Le istruzioni del Modello ISA informano che:
- “sono esclusi dall’applicazione degli ISA […] i contribuenti che hanno cessato l’attività nel corso del periodo di imposta”;
- “sono esclusi dall’applicazione degli ISA […] i contribuenti che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività”;
- “si considera non normale svolgimento dell’attività […] il periodo in cui l’impresa è in liquidazione ordinaria”.
Quindi, nel momento in cui la società comincia la fase di liquidazione, non svolge la normale attività, escludendo così dagli ISA tutto il periodo.
In conseguenza, l’unico periodo d’imposta rimanente è il periodo d’ante-liquidazione, che così può essere considerato di cessazione dell’attività.
Questo perché la procedura di liquidazione cambia lo scopo sociale dell’azienda, il cui fine non è più generare utili, ma estinguere i rapporti attivi e passivi antecedenti.