Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza: modifiche e semplificazioni
Dopo la svolta del 14 febbraio che ha dilatato di sei mesi l’obbligo di effettuare le segnalazioni d’allerta all’OCRI, il Consiglio dei Ministri ha approvato ulteriori modifiche al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (d.lgs 4/2019).
Tale Codice, detto anche Legge delega per la riforma della disciplina fallimentare, ha imposto dei principi base per riformare la disciplina delle procedure concorsuali.
Per esempio, è stato sostituito il termine “fallimento” con l’espressione “liquidazione giudiziale”; è stata introdotta una definizione dello stato di crisi tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, ed è stato adottato un unico modello processuale per l’accertamento di tale stato.
Il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, ha posto anche nuovi obblighi per la nomina del Collegio Sindacale e revisori, assieme alla richiesta di assoggettare ai procedimenti d’accertamento tutte le categorie di debitore, tranne gli enti pubblici.
Altri punti chiave della Legge, consistono nel recepire la nozione definita dall’ordinamento dell’Unione europea di “centro degli interessi principale del debitore”; nel dare priorità di trattazione alle proposte che comportino la continuità aziendale; nella semplificazione del processo burocratico, riduzione dei costi, riformulazione di disposizioni dall’interpretazione ambigua…
Inoltre, il Codice prevede l’istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo di soggetti gestionali o di controllo delle procedure concorsuali. La necessità di armonizzare le procedure di gestione della crisi del datore di lavoro con la tutela dei lavoratori, risulta tra gli elementi primari.
Modifiche al Codice della Crisi.
In data odierna, la Legge delega per la riforma della disciplina fallimentare, ha apportato diverse modifiche e novità.
Tra queste:
- insolvenza reversibile è la nuova definizione di “crisi”, rivelabile non più tramite l’indice di squilibrio.
- Il chiarimento sugli assetti organizzativi societari.
- L’esclusione dello Stato e degli enti territoriali dalla definizione di gruppo d’imprese
- Una nuova disciplina sulle misure protettive del patrimonio del debitore.
- Le norme volte a individuare il componente degli OCRI riconducibile al debitore in crisi.
Grande modifica anche per l’art. 379 comma terzo CCII, che impone una scadenza per la nomina degli organi di controllo o dei revisori. Il termine è da considerarsi scaduto il 16 dicembre 2019, ma il Decreto Milleproroghe ha fissato come scadenza la data di approvazione del bilancio del 2019.
L’emendamento è la risposta alle numerose polemiche nate attorno alla normativa che poneva la scadenza per la nomina negli ultimi giorni dell’esercizio 2019. Le proteste di Confindustria e del CNDCEC hanno ottenuto risposta, sebbene si sia creata una disparità tra le società che non hanno subito adempiuto all’obbligo di nomina e quelle già adeguate, probabilmente futuro oggetto di nuove revisioni.