Nuova semplificazione per le startup innovative
Dal 22 giugno 2017 atto costitutivo e statuto modificabili online con firma digitale.
Firmato il decreto 4 maggio 2017 del Direttore generale per il mercato, la concorrenza, il consumatore, la vigilanza e la normativa tecnica, che, in attuazione del decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 28 ottobre 2016, consente alle startup innovative costituite online con firma digitale di modificare il proprio atto costitutivo e statuto utilizzando la stessa procedura semplificata.
Ne potranno beneficiare innanzitutto le 444 imprese costituite online che, come rilevato dal più recente rapporto trimestrale dedicato a questa misura, al 31 marzo 2016 risultavano essere iscritte o in corso di iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese dedicata alle startup innovative, nonché le altre imprese che nel frattempo hanno beneficiato di questa semplificazione, la quale, come descritto nella Relazione Annuale 2016 del Ministro al Parlamento sugli effetti del cd. “Startup Act italiano”, consente un risparmio stimato in circa 2mila euro.
Il provvedimento porta dunque a completa attuazione l’art. 4, comma 10-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, ai sensi del quale “al solo fine di favorire l’avvio di attività imprenditoriale e con l’obiettivo di garantire una più uniforme applicazione delle disposizioni in materia di startup innovative e di incubatori certificati, l’atto costitutivo e le successive modificazioni di startup innovative sono redatti per atto pubblico ovvero per atto sottoscritto con le modalità previste dall’articolo 24 del codice dell’amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”.
Già il decreto ministeriale 17 febbraio 2016, corroborato dal successivo decreto ministeriale 7 luglio 2016, aveva disciplinato la nuova modalità di costituzione, definendo le modalità di redazione degli atti costitutivi di società a responsabilità limitata in possesso dei requisiti di startup innovativa di cui all’art. 25 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221.
Il successivo decreto ministeriale del 28 ottobre 2016 aveva poi esteso la nuova modalità digitale alle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto che la startup innovativa può mettere in atto successivamente alla propria costituzione. Per disciplinare le correlate specifiche tecniche era atteso ancora un provvedimento: proprio il decreto direttoriale pubblicato quest’oggi.
Al fine di consentire alle software house di adeguare i propri programmi alle disposizioni del decreto, le disposizioni in esso contenute acquistano efficacia a partire dal 22 giugno 2017.