Versamento IVA 2020 entro il 16 marzo 2021
Entro il 16 marzo 2021 i soggetti passivi Iva devono versare l’Iva a debito che risulta dalla dichiarazione IVA 2021, periodo d’imposta 2020.
Il versamento è dovuto se l’importo indicato al rigo VL38 della dichiarazione annuale è superiore a € 10,33 (10,00 per effetto degli arrotondamenti effettuati in dichiarazione).
Si specifica che il termine di versamento del saldo IVA 2020 è unico ed è fissato al 16 marzo 2021.
Tale termine di versamento può essere però differito al termine fissato per il saldo delle imposte sui redditi (IRPEF o IRES).
Il versamento differito alla scadenza prevista per il saldo delle imposte dirette deve essere maggiorato dello 0,40% per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.3.
Se si usufruisce dell’ulteriore differimento di 30 giorni occorre maggiorare l’importo di un ulteriore 0,40%.
Attenzione va prestata al fatto che, come specificato dalla R.M. n. 73/E del 2017, la maggiorazione dello 0,40% va applicata esclusivamente sull’ammontare “al netto delle compensazioni”.
Il versamento dell’IVA deve essere effettuato tramite il modello F24, utilizzando le modalità telematiche, direttamente dal soggetto interessato o tramite intermediario abilitato.
Compilazione del Mod. F24:
indicare all’interno della Sezione “Erario”:
- il codice tributo “6099”;
- il codice tributo “1668” per gli interessi rateali;
- il numero della rata che si sta versando ed il numero totale delle rate (ad esempio, “0106” per la prima rata di 6, “0101” se si è scelto il versamento in unica soluzione);
- l’anno di riferimento “2020”;
- l’importo del saldo IVA dovuto, in merito occorre segnalare che:
- se il versamento è effettuato in unica soluzione entro il 16.03.2021: l’importo da indicare va esposto nel modello F24 arrotondato all’unità di euro perché è quello risultante dalla dichiarazione Iva annuale;
- se il versamento è differito a giugno/luglio e/o è rateizzato: l’importo va esposto nel modello F24 al centesimo di euro. ¨ l’importo del credito disponibile (ad esempio, IRPEF, IRES, ecc.) eventualmente utilizzato in compensazione del saldo IVA.
Si precisa che l’importo dovuto può essere versato:
- in un’unica soluzione;
- in forma rateale (il contribuente che rateizza il versamento del saldo IVA deve corrispondere un interesse pari allo 0,33% mensile).
Nel caso in cui il contribuente decida di rateizzare, la scelta va effettuata direttamente nel momento del versamento con il modello F24.