Art Bonus: credito di imposta per l’arte
L’art bonus italiano prevede un credito di imposta del 65% per le erogazioni liberali a sostegno del patrimonio culturale e artistico.
Sotto il profilo soggettivo, l’art bonus spetta a: persone fisiche residenti e non residenti, enti non commerciali residenti e non residenti, società semplici, esercenti attività d’impresa sia in forma individuale che in forma collettiva (società, cooperative, enti in tutto o in parte commerciali, nonché stabili organizzazioni in Italia di imprese non residenti).
In particolare il credito di imposta spetta:
- alle persone fisiche e agli enti che non svolgono attività commerciale, nei limiti del 15% del reddito imponibile;
- alle imprese, nel limite del 5 per mille dei ricavi.
Sotto il profilo oggettivo, il credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali in danaro effettuate:
- a sostegno di interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici;
- a sostegno degli istituti e dei luoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici e complessi monumentali come definiti dall’articolo 101 del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al D.Lgs. 42/2004);
- a sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione;
- per la realizzazione di nuove strutture, il restauro e il potenziamento di quelle esistenti di enti o istituzioni pubbliche che, senza scopo di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo.
Il decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” consente di estendere alle categorie di soggetti finanziati dal Fondo unico per lo spettacolo (FUS) quali complessi strumentali, società concertistiche, circhi, la possibilità di ricevere il sostegno di privati attraverso erogazioni liberali che danno diritto al mecenate di usufruire del credito di imposta.