Rateazione delle cartelle, maggiore accessibilità
Le nuove dilazioni sono soggette a regole più favorevoli, che derogano alla disciplina ordinaria contenuta nell’articolo 19 del d.p.r. 602/73. In particolare, ad opera dell’articolo 13-decies del decreto legge 137/2020:
– è necessario dimostrare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà per le somme iscritte a ruolo di importo superiore a 100.000 euro. Per importi inferiori l’accesso alla rateizzazione è automatico e la scelta del numero di rate, entro il limite massimo di 72, è libera; non è, quindi, richiesto alle persone fisiche ed alle ditte individuali in regimi fiscali semplificati il valore dell’Isee, né alle ditte individuali in contabilità ordinaria ed alle società il calcolo dell’indice di liquidità e dell’indice Alfa. Questa regola vale per le richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021;
– la decadenza dal beneficio della rateizzazione si ha con il mancato pagamento di dieci rate, anche non consecutive. Questa regola, che deroga al regime ordinario che prevede la decadenza al mancato pagamento di cinque rate, anche non consecutive, si applica alle richieste di dilazione presentate a decorrere dal 30 novembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021, ma anche alle richieste effettuate in precedenza, che già disciplinava le domande di rateizzo effettuate fino al 31 dicembre 2020, nonché ai piani di rateizzo per i quali non è intervenuta la decadenza alla data dell’8 marzo 2020 (o 21 febbraio, per i residenti dei comuni della prima zona rossa, di cui al d.p.c.m. 1° marzo 2020).