Fatture elettroniche: regole per l’imposta di bollo
Con Provvedimento n 34958 del 4 febbraio 2021 l’Agenzie delle Entrate dispone:
- modalità tecniche per l’effettuazione delle integrazioni da parte dell’Agenzia delle entrate delle fatture inviate tramite il Sistema di Interscambio per le quali è dovuto l’assolvimento dell’imposta di bollo.
- modalità telematiche per la messa a disposizione, la consultazione e la variazione dei dati relativi all’imposta di bollo da parte del cedente o prestatore, o dell’intermediario delegato, e per l’invio delle comunicazioni, da parte dell’Agenzia delle entrate, nei casi di ritardato, omesso o insufficiente versamento dell’imposta
Ai soggetti interessati l’agenzia delle entrate fornisce nell’area “Fatture e corrispettivi” due elenchi:
- l’elenco delle fatture elettroniche emesse e inviate tramite SdI che riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo (denominato Elenco A, non modificabile);
- l’elenco delle fatture elettroniche riferite alle operazioni effettuate dal 1° gennaio 2021, emesse e inviate tramite SdI che non riportano l’assolvimento dell’imposta di bollo ma per le quali emerge tale obbligo (denominato Elenco B, modificabile) sulla base dei criteri soggettivi ed oggettivi descritti nelle specifiche tecniche allegate al presente provvedimento.