Codice della crisi d’impresa: disposizioni integrative
Il Consiglio dei Ministri ha approvato lo schema di decreto legislativo A.G. 175, che introduce disposizioni integrative e correttive al Codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza.
Codice della crisi d’impresa: i professionisti
Le novità riguardano soprattutto i professionisti e gli obblighi di formazione da assolvere per iscriversi all’albo. In particolar modo, l’obbligo di partecipazione a corsi di perfezionamento nell’ambito disciplinare della crisi dell’impresa e di sovraindebitamento.
La modifica dispone che i corsi debbano avere una durata di 40 ore (invece delle 200 precedenti) per gli iscritti agli ordini professionali di:
- avvocati;
- dottori commercialisti;
- esperti contabili;
- consulenti del lavoro.
Inoltre è previsto che:
- i soggetti che si iscrivono come curatori, commissari o liquidatori devono documentare di essere stati nominati nel suddetto ruolo in almeno due procedure in 4 anni;
- chi vuole iscriversi ai fini della nomina come componenti dell’OCRI (Organismo di Composizione delle Crisi d’Impresa), deve essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 352. La sospensione o cancellazione dall’albo possono essere volontarie, ovvero disposte dal Ministro della giustizia. In tal caso, possono essere disposte anche per il mancato versamento del contributo all’albo.
Altri interventi nel Codice della Crisi d’Impresa
Il testo apporta modifiche per coordinare la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della Crisi d’impresa.
Gli interventi riguardano:
- il chiarire la nozione di “crisi”, sostituendo “squilibrio” a “difficoltà” e ridefinendo l’indice della crisi. Nello specifico, chiarisce la funzione degli indici di crisi e precisa che: la dichiarazione, per sottrarre l’impresa all’applicazione degli stessi, produce gli effetti a decorrere dall’esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio. Sparisce così l’obbligo del rinnovo annuale.
- riformulare le norme per le situazioni in presenza.
- chiarire la nozione di gruppo di imprese, escludendo Stato ed enti territoriali.
- ridefinire le misure protettive del patrimonio del debitore. Nell’effettivo:
a) il decreto del tribunale è reclamabile;
b) la durata delle misure protettive non deve superare i 4 mesi. Il decreto dev’essere comunicato al debitore, così da poterlo contestare.
c) la corte d’appello esercita i poteri protettivi nel giudizio di reclamo e quelli cautelari nel giudizio di reclamo contro il provvedimento. - rendere più stringenti le norme sull’individuazione del componente dell’OCRI riconducibile al debitore.