Saldo IVA 2020: chiarimenti sul versamento delle rate
L’Agenzia delle Entrate chiarisce le possibilità di versamento del saldo IVA per il 2020.
Contribuente con i requisiti per la sospensione del saldo IVA
Il contribuente, con i requisiti per beneficiare della sospensione del versamento di marzo 2020, che abbia versato la prima rata ma non le successive, potrà versare ciò che resta del debito annuale IVA:
- in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020 (in luogo del 31 maggio 2020);
- mediante rateizzazione fino a massimo 4 rate mensili di pari importo, col versamento della prima rata entro il 16 settembre 2020.
In alternativa, il Decreto Agosto permette di versare:
- il 50% del saldo IVA in un’unica soluzione entro il 16 settembre 2020, o in un massimo di 4 rate mensili di pari importo a partire dalla suddetta data;
- il restante 50% attraverso un massimo di 24 rate di pari importo con scadenza dal 16 gennaio 2021.
Contribuente escluso dalla sospensione del saldo IVA
Il contribuente che sia stato escluso dal beneficio della sospensione dei versamenti, ma abbia beneficiato della sospensione per aprile e maggio 2020, dovrà versare le rate residue entro i termini ordinari e rinviare al 16 settembre il versamento delle rate sospese di aprile e maggio 2020.
Le modalità di versamento
Il saldo IVA va versato tramite il modello F24, indicando, nella sezione “Erario” il codice tributo “6099” (Iva annuale saldo); in caso di pagamento rateizzato, i relativi interessi si evidenziano con il codice tributo “1668”.
Nella delega di pagamento bisogna riportare:
- il numero della rata che si sta versando e il numero totale delle rate;
- il 2019 come “anno di riferimento”;
- l’importo dovuto arrotondato all’unità di euro, così come esposto nella dichiarazione annuale (per eccesso se la frazione decimale è uguale o superiore a 50 centesimi di euro, per difetto se inferiore). Se si sceglie di pagare a rate e/o alla scadenza di giugno/luglio, l’importo deve essere arrotondato al centesimo di euro (per difetto se la frazione è inferiore a 500 millesimi, altrimenti per eccesso).