Scadenze fiscali: niente proroghe.
Oggi 20 agosto 2020 è la prima data delle scadenze fiscali, a seguito della ripresa degli adempimenti dopo la sospensione.
Circa 4,5 milioni di partite IVA dovranno effettuare i versamenti di saldo 2019 e il primo acconto 2020 delle imposte sui redditi e contributi, con la maggiorazione dello 0,4%, come calcolato dal Sole24Ore.
I contribuenti che hanno beneficiato della dilazione dei versamenti al 20 luglio e interessati all’applicazione degli Indici Sintetici di Affidabilità, dovranno effettuare il versamento delle imposte risultati dalle Dichiarazione annuali. Tali versamenti verranno contati a titolo di saldo per il 2019 e di primo acconto per il 2020.
Chi si è avvalso della dilazione e ha effettuato il primo versamento il 20 luglio, deve versare la seconda rata delle imposte, con gli interessi applicati allo 0,33% invece che allo 0,4%.
Versamenti interessati
- saldo IRPEF / IRES / IVA 2019
- acconto 2020 IRPEF / IRES
- addizionali IRPEF;
- contributi previdenziali (IVS, Gestione separata INPS);
- cedolare secca;
- acconto del 20% per i redditi a tassazione separata;
- IVIE / IVAFE;
- Diritto CCIAA.
Il Decreto Rilancio ha inoltre disposto l’esenzione dal versamento del saldo dell’Irap per il 2019 e della prima rata (40% dell’acconto) dovuta per il 2020 per imprese e lavoratori autonomi con ricavi non superiori a 250 milioni nel 2019.
Ciò nonostante, rimane obbligatorio il versamento degli acconti per il 2019.
Decreto Agosto: niente proroghe
Il Decreto Agosto, nonostante le richieste dei commercialisti, ha sancito l’assenza di ulteriori proroghe per il pagamento delle imposte. Le concessioni effettuate sono:
- uno slittamento dell’acconto di novembre al 30 aprile 2021 per i soggetti Isa e forfettari con calo di fatturato del 33% nel primo semestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente;
- l’effettuazione dei versamenti già sospesi dal decreto Rilancio fino al 16 settembre, senza applicazione di sanzioni e interessi:
- per un importo pari al 50% delle somme oggetto di sospensione, in un’unica soluzione o in un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata o del totale entro il 16 settembre 2020;
- il versamento del restante 50% delle somme dovute può essere effettuato in un massimo di ventiquattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 gennaio 2021.
Non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.