Sospensione della scadenza dei titoli di credito
Il 14 agosto 2020 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Decreto Agosto, contenente misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell’economia. Le note sono entrate in vigore dal 15 agosto 2020. Tra queste, l’articolo 76, con cui si interviene su una questione già affrontata col Decreto Liquidità: la sospensione della scadenza dei titoli di credito.
Già il Decreto Liquidità prevedeva una sospensione della scadenza dei titoli di credito per il periodo dal 9 marzo 2020 al 31 agosto 2020. Con il Decreto odierno, l’articolo in questione viene aggiornato e si stabilisce che: i termini di scadenza relativi a:
- vaglia cambiari;
- cambiali;
- titoli di credito;
- atti aventi efficacia esecutiva;
sono sospesi fino al 31 agosto 2020.
Assegni bancari
Il Decreto stabilisce che: gli assegni portati all’incasso non sono protestabili fino al 31 agosto 2020.
Vengono anche attenuate le sanzioni per i debitori in caso di protesto successivo, quando i titoli di credito torneranno soggetti alla normativa ordinaria. Le sanzioni amministrative e pecuniarie saranno, in conseguenza, limitate.
Il decreto prescrive che: se il debitore effettua il pagamento dell’assegno e di eventuali spese aggiuntive entro 60 giorni dal 31 agosto 2020, potrà godere del dimezzamento delle seguenti sanzioni:
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“chiunque emette un assegno bancario che, presentato in tempo utile, non viene pagato in tutto o in parte per difetto di provvista è punito con la multa da lire trecentomila a lire cinque milioni o con la reclusione fino a otto mesi”;
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“il mancato pagamento, anche solo parziale, dell’assegno bancario presentato in tempo utile obbliga l’emittente a corrispondere […] una penale pari al dieci per cento della somma dovuta e non pagata“;
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“la condanna per i reati previsti dagli articoli […] importa il divieto di emettere assegni bancari e postali per un periodo da uno a due anni.”
Proroga riscossione coattiva: l’articolo 99
L’articolo 99, chiamato “Proroga riscossione coattiva”, del Decreto Agosto, prevede lo slittamento dal 15 ottobre della data finale della sospensione dei termini dei versamenti derivati da:
- cartelle di pagamento;
- avvisi esecutivi.
Inoltre, è prorogata al 15 ottobre anche la data finale della sospensione degli obblighi di accantonamento. Tali obblighi devono derivare da pignoramenti presso terzi effettuati dall’agente della riscossione e devono avere come oggetto le somme dovute a titolo di:
- stipendio;
- salario;
- indennità di licenziamento;
- indennità di pensione;
- assegni di quiescenza.