Rivalutazione 2020: nuove norme
La rivalutazione generale dei beni d’impresa e delle partecipazioni presenzia all’interno del futuro Decreto Agosto.
L’intento è aiutare le società a patrimonializzarsi a costi contenuti, attraverso questo strumento. Così, le società di capitali e gli enti commerciali residenti nel territorio dello Stato possono rivalutare i seguenti beni:
- terreni;
- fabbricati;
- impianti;
- macchinari;
- attrezzature;
- marchi;
- brevetti;
- partecipazioni in società controllate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
- partecipazioni in società collegate, iscritte tra le immobilizzazioni finanziarie;
purché iscritti nel bilancio attuale alla data del 31 dicembre 2019.
Le società di capitali e gli enti commerciali possono usufruirne se non adottano i principi contabili internazionali. Questo, con l’esclusione degli immobili cosiddette merce, mentre invece la rivalutazione è applicabile anche ai beni ammortizzati e alle immobilizzazioni in corso.
Come funziona la rivalutazione 2020?
La nuova rivalutazione 2020 è costruita con l’obiettivo di permettere una rivalutazione elastica e poco costosa, al fine della patrimonializzazione dell’impresa.
La normativa prevede la possibilità di effettuarla anche per un singolo bene. In tal caso, avviene nell’esercizio 2020 e dovrà essere esposta nell’Inventario e in Nota integrativa.
Ai fini fiscali, il maggior valore attribuito ai beni e alle partecipazioni verrà riconosciuto dall’esercizio successivo a quello con riferimento a cui la rivalutazione è stata effettuata. Seguono i successivi sviluppi:
- versamento di un’Imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi, dell’Imposta Regionale sulle Attività Produttive e di eventuali addizionali del 3%;
- il saldo attivo derivante dalla rivalutazione dev’essere imputato a capitale o destinato in apposita riserva speciale;
- la riserva sarà considerata in sospensione d’imposta finché resterà iscritta in bilancio; se verrà distribuita concorrerà a formare il reddito imponibile alla società e ai soci;
- in caso di cessione, il bene dovrà essere considerato al costo precedente alla rivalutazione, ai fini del calcolo delle plusvalenze o minusvalenze.
Affrancamento del saldo attivo di rivalutazione
Tra le norme previste, viene valutata anche la possibilità di affrancare, in tutto o in parte, il saldo attivo risultante.
L’affrancamento avverrebbe attraverso l’applicazione di un’imposta sostitutiva delle imposte sui Redditi dell’Irap e di eventuali addizionali, con la misura del 10%.
Il saldo attivo di rivalutazione, in seguito all’affrancamento, si trasformerà in una riserva di utili e diventerà distribuibile ai soci. La distribuzione sarà tassata in capo ai soci e non in capo alla società.
Versamento delle imposte sostitutive
Sono previste due imposte sostitutive: una per la rivalutazione, una per l’affrancamento.
Entrambe saranno versate in un massimo di tre rate di pari importo, di cui:
- la prima scadenza coincide col termine previsto per il versamento del saldo delle imposte sui Redditi relative al periodo di imposta in cui è avvenuta la rivalutazione;
- le successive coincidono col temine previsto per il saldo delle imposte sui Redditi dei successivi due esercizi.