Misure di sostegno del Decreto d’Agosto
Le misure di sostegno all’occupazione sono al centro del nuovo Decreto agosto, la cui pubblicazione in Gazzetta è prevista entro Ferragosto.
Tali provvedimenti, mirati ad aiutare le imprese in difficoltà per l’emergenza Covid-19, riguardano:
- Nuovi fondi per la cassa integrazione;
- Proroga del blocco licenziamenti;
- Sgravi contributivi per chi non utilizza la cassa integrazione e per le nuove assunzioni;
- Possibilità di contratti a termine senza causali fino a fine anno;
- Proroga delle indennità di disoccupazione NASPI e DISCOLL per altri due mesi;
Cassa integrazione ordinaria e in deroga, Assegno Ordinario
I datori di lavoro che, nel 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa, possono effettuare domanda di concessione per:
- cassa integrazione ordinaria;
- assegno ordinario;
- cassa integrazione in deroga.
Tali misure seguono le direttive del Decreto Cura Italia per una durata massima di 18 settimane complessive da utilizzare tra il 13 luglio e il 31 dicembre 2020.
I periodi d’integrazione richiesti in precedenza vengono conteggiati nel nuovo stanziamento.
Le 18 settimane sono suddivise in due periodi di 9 settimane e il secondo viene riconosciuto solo se previa autorizzazione e decorso del primo.
Per ottenere il secondo periodo addizionale di 9 settimane, le aziende devono:
- richiedere all’Inps con autocertificazione dell’eventuale riduzione del fatturato;
- versare un contributo addizionale.
Il versamento viene determinato sul raffronto tra il fatturato del primo semestre 2020 e quello del semestre corrispondente del 2019, pari al:
- 9% della retribuzione globale del lavoratore per le ore di lavoro non prestate durante la sospensione o riduzione dell’attività, previa riduzione del fatturato inferiore al 20%;
- 18% della retribuzione per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato.
Il contributo addizionale non è dovuto:
- se è presente una riduzione del fatturato pari o superiore al 20%;
- per le imprese che hanno avviato l’attività nel 2019.
Le domande andranno inoltrate all’Inps entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa.
Il termine, in prima applicazione, è fissato entro il 30 settembre 2020.
Assegno ordinario COVID dai fondi bilaterali di solidarieta’
Le modalità per ottenere i Fondi bilaterali che erogano l’assegno ordinario sono le stesse per la cassa integrazione.
Lo stato concorre nel limite massimo di 1.600 milioni di euro per il 2020. Le risorse verranno trasferite ai singoli Fondi tramite decreti del Ministero del Lavoro e quello dell’Economia.
Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA)
La Cassa Integrazione Salariale Operai Agricoli (CISOA) vede riconfermata la deroga ai limiti di fruizione vigenti, riferiti al singolo lavoratore e al numero di giornate lavorative nella stessa azienda.
LA CISOA dura massimo 90 giorni da fruire tra il 13 luglio al 31 dicembre 2020. La domanda dev’essere presentata entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione dell’attività lavorativa.
I periodi d’integrazione autorizzati e collocati in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono imputati ai 90 giorni stabiliti.
In prima applicazione, il termine di decadenza è fissato al 30 settembre 2020. I periodi d’integrazione sono computati ai fini del raggiungimento del requisito delle 181 giornate lavorative.
Differimento termini domande e invio dati cassa integrazione
I termini decadenziali di invio delle domande di accesso ai trattamenti e di trasmissione dei dati per il pagamento, sono fatti salvi fino alla data di entrata in vigore del decreto legge.
Cassa integrazione COVID iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti
L’art. 22 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18 sulla cassa integrazione speciale per gli sportivi professionisti abroga il comma 7 e lo sostituisce con il seguente:
1-bis. I lavoratori dipendenti iscritti al Fondo Pensione Sportivi Professionisti che, nella stagione sportiva 2019-2020, hanno percepito retribuzioni contrattuali lorde non superiori a 50.000 euro possono accedere al trattamento di integrazione salariale limitatamente ad un periodo massimo complessivo di 9 settimane. Le domande di cassa integrazione in deroga per gli sportivi, dovranno essere presentate dai datori di lavoro all’INPS, secondo le modalità che saranno indicate dall’Istituto con una circolare specifica.
Sono da considerare valide le domande presentate alle Regioni o Province autonome, che le autorizzeranno nei limiti delle risorse assegnate. Ogni singola associazione sportiva non potrà autorizzare più di 9 settimane complessive. Le Regioni potranno autorizzare periodi fino a 13 settimane, nei limiti delle risorse, solo per le associazioni avente sede nelle regioni dell’ex zona rossa.
La retribuzione contrattuale utile viene dichiarata dal datore di lavoro.
Le federazioni sportive e l’Inps possono scambiarsi i dati relativi al requisito retributivo e sui periodi e importi di CIG in deroga.