Superbonus 110%: il Decreto Attuativo e la modulistica
Il Decreto Rilancio del 19 maggio 2020 è stato ripubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 189 del 29 luglio 2020. Questo rende il Decreto Rilancio legge effettiva, che riguarda «Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19». Tra i punti trattati, il Superbonus 110%, una maxi detrazione del 110%, ripartibile in cinque quote annuali per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 per:
- Rifacimento del cappotto termico;
- Sostituzione degli impianti di climatizzazione con caldaie efficienti;
- Installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica;
- Messa in sicurezza antisismica.
Come funziona il Superbonus?
Interventi agevolati
- La detrazione si applica per i seguenti interventi:
- Isolamento termico delle superfici opache, verticali, orizzontali e inclinate dell’involucro dell’edificio, con un’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda.
- Interventi di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti centralizzati per riscaldamento, raffrescamento, o fornitura di acqua calda sanitaria a condensazione, con efficienza almeno pari alla classe A. Inclusi impianti ibridi e geotermici.
- Allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente, sostituzione della canna fumaria collettiva con sistemi compatibili con apparecchi a condensazione, per i comuni montani.
- Interventi sugli edifici unifamiliari o unità immobiliari all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti, per la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale con impianti a condensazione, a pompa di calore, per una spesa non superiore a 30mila euro.
- Ammessa, nei comuni con aree non metanizzate e nei comuni montani, anche lasostituzione dell’impianto preesistente con altro con caldaia a biomassa con classe di qualità non inferiore a 5 stelle
- Tutti gli altri interventi di efficientamento energetico, a condizione che siano eseguiti congiuntamente ad almeno uno degli interventi sopracitati.
- Interventi di demolizione e ricostruzione, purché al termine dei lavori l’immobile rispetti i requisiti di riduzione di almeno due classi di fabbisogno energetico;
- Interventi antisismici einterventi di riduzione del rischio.
- Realizzazione di sistemi di monitoraggio strutturale continuoa fini antisismici, eseguiti congiuntamente ad uno degli interventi che danno diritto al Sismabonus.
- Installazione di impianti solari fotovoltaiciconnessi alla rete, eseguita congiuntamente a uno degli interventi riqualificazione energetica o di miglioramento sismico;
- Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettricinegli edifici a patto che l’intervento venga effettuato congiuntamente alla riqualificazione energetica dell’intero edificio.
Beneficiari del Superbonus
Il Superbonus 110% è rivolto a:
- Condomini;
- Persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni;
- Istituti Autonomi Case Popolari (IACP), che possono usufruire dell’agevolazione con un termine di sei mesi in più, ed enti con le stesse finalità sociali dei precitati istituti.
- Cooperative di abitazione.
- Enti del terzo settore.
- Associazioni e società sportive dilettantistiche.
Limitazioni
Le limitazioni previste:
- Per le persone fisiche al di fuori dell’esercizio lavorativo, l’agevolazione è limitata agli interventi realizzati su un numero massimo di due unità immobiliari.
- Le norme non si applicano alle unità immobiliari appartenenti alle categorie catastali: A1, A8 e A9.
Condizioni e requisiti
Lo standard dei requisiti minimi per fruire del Superbonus 110% è elevato. Infatti:
- Gli interventi devono assicurare il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio.
- Per la coibentazione devono essere utilizzati i materiali che rispettano i criteri ambientali minimi previsti per le costruzioni. Per questa, sono previsti:
– 50mila euro per gli immobili unifamiliari e le villette a schiera;
– 40mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da due a otto unità immobiliari;
– 30mila euro moltiplicato per il numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio per gli edifici composti da più di otto unità immobiliari.
Cessione del credito o sconto
È prevista, per tutti gli interventi compresi nel Superbonus, la possibilità di:
- Cessione del credito ai fornitori in cambio di uno sconto in fattura;
- Cessione del credito a soggetti diversi.
Il Decreto Attuativo del Superbonus 110%
Il MISE (Ministro dello Sviluppo Economico) informa che ha firmato il Decreto Attuativo, relativo alle asseverazioni per il Superbonus.
Il decreto riguarda in particolare:
- la modulistica per l’asseverazione (di cui al comma 13 dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020, resa ai sensi dell’articolo 2, comma 7, lettera a) del Decreto “Asseverazioni”)
- le modalità di trasmissione dell’asseverazione agli organi competenti.
Nella Guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate, una copia dell’asseverazione per interventi di efficientamento energetico dev’essere trasmessa per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Modalità d’invio
- L’asseverazione, previa registrazione da parte del Tecnico Abilitato, è compilata on-line nel portale informatico ENEA dedicato. La stampa del modello compilato, debitamente firmata in ogni pagina e timbrata sulla pagina finale con il timbro professionale, è digitalizzata e trasmessa ad ENEA attraverso il suddetto sito.
- L’Asseverazione è trasmessa entro 90 giorni dal termine dei lavori, nel caso faccia riferimento a lavori conclusi.
- Il Tecnico Abilitato riceve la relativa ricevuta di avvenuta trasmissione, che riporta il codice univoco identificativo attribuito dal sistema.
- Le comunicazioni tra ENEA e il Tecnico Abilitato avvengono tramite l’area personale riservata allo stesso nel portale informatico.
L’asseverazione potrà avere come oggetto gli interventi conclusi o in uno stato di avanzamento delle opere per la loro realizzazione, nella misura minima del 30% del valore economico complessivo dei lavori preventivato.
Verifiche e accertamenti
Col provvedimento odierno diviene operativa anche la procedura inerente le verifiche e gli accertamenti delle attestazioni e certificazioni infedeli.
La sanzione applicata va da 2mila a 15mila euro per ciascuna attestazione o asservazione infedele.
Modulistica
Guida al Superbonus dell’Agenzia delle Entrate