Messaggio INPS: chiarimenti sulla proroga CIG
Dal 24 luglio all’8 agosto si apre per le aziende plurilocalizzate la possibilità di chiedere la proroga all’INPS della cassa integrazione, senza passare per l’autorizzazione ministeriale. Questo a patto di aver precedentemente chiesto le prime settimane di cassa integrazione istituite dal Decreto Cura Italia al Ministero del Lavoro.
Le istruzioni per le domande vengono chiarite nel nuovo messaggio INPS, n. 2856 del 17 luglio, relativo alle settimane di CIG in deroga. Le modalità d’attuazione sono state riviste dal decreto ministeriale del 20 giugno 2020, n. 9.
Il messaggio INPS afferma che:
per i datori di lavoro con unità produttive situate in 5 o più Regioni o Province autonome, per i quali era stato il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ad autorizzare, con specifici decreti, le prime settimane di CIG in deroga, il citato decreto interministeriale ha previsto che la presentazione delle istanze per la richiesta di trattamenti riferiti a periodi successivi avvenga direttamente all’Istituto.
Periodi spettanti
I datori di lavoro autorizzati per l’intero periodo spettante possono:
- presentare domanda all’INPS per un ulteriore periodo di 5 settimane, decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020;
- fare domanda per ulteriori 4 settimane per periodi fino al 31 ottobre 2020.
Il periodo spettante si distingue in:
- 22 settimane per le aziende con unità produttive site nelle zone rosse;
- 13 settimane per le aziende con unità produttive ubicate nelle zone gialle;
- 9 settimane per le aziende del restante territorio nazionale.
I datori di lavoro a cui siano stati autorizzati periodi inferiori a quelli sopracitati devono prima chiedere il completamento al Ministero del Lavoro.
Procedura informatica per le domande
Dal 24 luglio 2020 sarà resa disponibile la presentazione delle domande, con la pubblicazione di un messaggio specifico in cui si forniscono le istruzioni tecniche. Fino l’8 agosto, potranno inviare le istanze anche le aziende i cui termini di trasmissione fossero scaduti.
Per i datori di lavoro è prevista la possibilità di anticipare la prestazione e recuperare gli importi a conguaglio contributivo.
Nel caso di richiesta di pagamento diretto con anticipo, l’INPS autorizza le domande. L’anticipazione di pagamento, nella misura del 40% delle ore autorizzate, sarà emanato entro 15 giorni dal ricevimento delle domande stesse.