Indennità 600/1000 euro mese di maggio
L’Inps annuncia che è disponibile la procedura online per la richiesta dell’indennità Covid per il mese di maggio, prevista dal Decreto Rilancio.
Chi può far richiesta?
Il bonus di 1000 euro viene riconosciuto a:
- Liberi professionisti, compresi partecipanti a studi associati/società, con partita attiva al 19 maggio 2020, iscritti esclusivamente alla Gestione Separata INPS, non pensionati. I richiedenti devono dimostrare una riduzione di almeno il 33% del reddito del secondo bimestre 2020, rispetto a quello 2019.
- Collaboratori coordinati e continuativi, iscritti solo alla Gestione Separata Inps, non titolari di pensione che hanno cessato il rapporto di lavoro al 19 maggio 2020.
- Lavoratori stagionali del settore turismo e degli stabilimenti balneari anche in somministrazione, che hanno cessato il lavoro involontariamente tra il 1° gennaio 2019 e il 17 marzo 2020, non titolari di pensione, né di rapporto dipendente, né di Naspi alla data del 19 maggio 2020.
Altri bonus
Per maggio, è rinnovato il bonus di 600 euro (riconosciuti automaticamente ai percettori di marzo/aprile) a:
- Lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo Pensioni dello Spettacolo, che abbiano: versato almeno 30 contributi giornalieri nel 2019, o 7 contributi al Fondo Pensioni; un reddito inferiore a 50mila o 35mila euro; assenza di trattamenti pensionistici diretti e di rapporti di lavoro dipendente al 19 maggio 2020.
- Lavoratori stagionali dei settori diversi da quelli del turismo e dagli stabilimenti termali. Questi debbono aver cessato involontariamente il rapporto di lavoro tra il 1 gennaio e il 31 gennaio 2020. Inoltre, nello stesso periodo, debbono aver fatturato almeno 30 giorni di lavoro e devono essere privi di rapporti di lavoro differenti da quello intermittente alla data di presentazione. I richiedenti devono essere anche privi di pensione.
- Lavoratori intermittenti con almeno 30 giorni di lavoro tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020; assenza di rapporti di lavoro subordinato a tempo indeterminato diversi dal contratto intermittente; assenza di pensione alla data di presentazione della domanda.
- Lavoratori autonomi occasionali titolari di un contratto autonomo occasionale con: assenza di partita IVA; iscrizione alla Gestione Separata già alla data del 23 febbraio 2020 e assenza di iscrizione ad altre forme previdenziali obbligatorie. Devono inoltre avere almeno un accredito di un contributo mensile tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020, data in cui devono essere privi di un contratto autonomo occasionale in essere. Inoltre, è richiesta la privazione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato differente dal contratto intermittente e assenza di pensione alla data di presentazione della domanda.
- Lavoratori incaricati di vendita a domicilio con reddito annuo 2019 superiore a 5.000 euro, con partita IVA. Devono essere iscritti alla Gestione Separata alla data del 23 febbraio 2020 e non ad altre forme previdenziali obbligatorie. Consentita solo la presenza del contratto intermittente alla data di presentazione della domanda e assenza di pensione.