Nuove domande di CIG: l’Inps informa
Dall’Inps arrivano le prime indicazioni sulla gestione delle nuove domande di CIGO e assegno ordinario, rilascio domanda Inps di CIG in deroga e anticipo 40% del pagamento diretto delle integrazioni salariali.
Il decreto legge 17 marzo 2020, il decreto 19 maggio 2020 e l’ultimo, il decreto 52/2020, sono stati solo alcuni degli interventi normativi in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza Covid-19. Il decreto 52/2020, nello specifico, ha tolto il vincolo temporale del primo settembre per utilizzare le ultime 4 settimane d’integrazione salariale.
Così, in attesa delle circolarsi specifiche per chiarire le ultime novità, l’Inps riepiloga alcune indicazioni per le nuove domande.
Dal 18 giugno
Sono state rilasciate, dal 18 giugno:
- le funzionalità relative alla nuova domanda Inps di richiesta della cassa integrazione in deroga,
- quelle relative alla domanda di anticipazione da parte dell’Inps dei trattamenti di integrazione salariale , e
- la nuova versione della procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”.
CIG e assegno ordinario
Le aziende che nel 2020 sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa dell’epidemia, possono richiedere:
- la concessione del trattamento ordinario di integrazione salariale;
- la concessione dell’assegno ordinario;
per una durata massima di nove settimane, valida per periodi decorrenti dal 23 febbraio al 31 agosto 2020.
Le aziende che abbiano fruito del trattamento per l’intero periodo massimo di quattordici settimane (9 + 5), possono richiedere ulteriori quattro settimane anche per periodi antecedenti al 1° settembre 2020.
Per richiedere le ulteriori cinque settimane, per periodi dal 23 febbraio 2020 al 31 agosto 2020, con la stessa domanda potranno essere richieste quattordici complessive (9 + 5) anche se le prime 9 non sono state interamente fruite.
Quando e come inviare le richiese di CIG e assegno ordinario
Le richiese per un massimo di 14 settimane possono già essere inviate. Nel caso si debba completare la fruizione di settimane già autorizzate, il datore di lavoro deve corredare l’istanza con un file excel. L’allegato dev’essere compilato secondo il messaggio n. 2101 del 21 maggio 202 e convertito in formato pdf.
Per dichiarare il “periodo effettivamente fruito”, le aziende che richiedono l’assegno ordinario dovranno compilare, in formato.pdf, uno specifico format di prossima pubblicazione.
Nella procedura “Sistema Unico”
- possono essere istruite le domande di CIGO per ulteriori cinque settimane, se integralmente fruite le precedenti nove. Si tratta quindi di domande che non hanno in allegato la dichiarazione delle “settimane da recuperare”.
- possono essere gestite le domande con causale COVID nel solo caso in cui non determinino il superamento dei limiti massimi previsti dal D.lgs n. 148/2015.
Nella procedura “Nuova gestione dell’istruttoria per domande CIGO”
- in corso di rilascio potranno essere istruite tutte le tipologie di domande, comprese quelle che comportano il superamento dei limiti ordinari.
Termini per le domande
Il decreto legge entrato in vigore il 17 giugno 2020 prevede che:
- le istanze vengano inviate entro la fine del mese successivo a quello in cui ha avuto inizio il periodo di sospensione o riduzione dell’attività
- in sede di prima applicazione dei suddetti termini, la scadenza è il 17 luglio 2020
- per periodi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa iniziati tra il 23 febbraio 2020 e il 30 aprile 2020, il termine è fissato al 15 luglio 2020.
Cassa integrazione e guadagni in deroga
Le Regioni e le Province autonome riconoscono i trattamenti di CIGD, per cui valgono le stesse regole della presentazione della CIGO. Le domande di ammissione rivolte all’Inps devono essere riferite a periodi a partire dal 26 aprile 2020.
I termini di trasmissione delle domande sono gli stessi previsti per la CIG ordinaria e i trattamenti globalmente riconosciuti non possono superare le diciotto settimane complessive.
Pagamento diretto Inps
Per le domande presentate a partire dal 18 giugno, l’Inps autorizza e dispone l’anticipazione del 40% delle ore autorizzate nell’intero periodo, entro 15 giorni dal ricevimento.
In fase di prima applicazione se il periodo di sospensione o di riduzione ha avuto inizio prima del 18 giugno 2020, l’istanza va presentata entro il 3 luglio 2020
Nel caso in cui venga richiesto il pagamento diretto da parte dell’Inps sarà contestualmente possibile chiedere l’anticipazione del 40%. Dove si ritenesse di non voler accedere al beneficio dell’anticipazione, deve essere espressamente indicata l’opzione di rinuncia.
Obbligatoria, in caso di richiesta, la compilazione anche dei seguenti dati:
- codice fiscale dei lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale;
- IBAN dei lavoratori interessati;
- ore di cassa integrazione, ovvero di assegno ordinario, specificate per ogni singolo lavoratore.
Il numero di protocollo attribuito alla domanda è unico, anche in caso di richiesta di anticipazione. La scadenza per la trasmissione del modello “SR41” è spostata al 17 luglio 2020.
Una volta ricevuto il modello “SR41” , l’Istituto procederà al pagamento, nei confronti dei lavoratori, del saldo oppure al recupero delle somme eventualmente erogate ai lavoratori a titolo di anticipo.