Il Ddl Liquidità semplifica le procedure per il sostegno del settore pesca
L’art. 1-ter del Decreto Liquidità accelera l’erogazione dei fondi per il sostegno del settore pesca.
Esso impone che le procedure d’erogazione dei fondi previsti per sopperire alle perdite causate dal fermo temporaneo obbligatorio, venga disposta secondo un preciso calendario:
- entro 15 giorni dal 7 giugno, le indennità previste per gli anni 2017 e 2018
- entro 90 giorni dal 7 giugno, le indennità previste per l’anno 2019
- entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande a sostegno delle giornate di sospensione per l’annualità 2020.
Il sostegno al settore pesca, è previsto anche in relazione a:
- l’anticipazione delle somme, da parte delle banche, ai soggetti presenti all’interno della graduatoria adottata, con provvedimento del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali degli aventi diritto
- il pagamento delle spese e degli oneri relativi all’erogazione della somma a carico del beneficiario della stessa.
L’indennità per il fermo pesca viene concessa in seguito alla domanda presentata a un bando emanato dopo la scadenza del periodo annuale di riferimento. Le somme vengono liquidante entro settembre, secondo graduatoria.