Sostegno alle imprese ittiche e dell’acquacoltura nel Decreto Liquidità
Il Decreto Liquidità prevede due articoli che si occupano in maniera specifica del sostegno alle imprese della pesca e dell’acquacoltura.
Art. 1: indennità per le giornate di arresto
L’art. 1 ter, si dispone che le indennità per le giornate di arresto temporaneo della pesca, dovute al COVID-19, vedano concluse le procedure:
- Entro 15 giorni dalla data in vigore della legge di conversione (7 giugno 2020) per gli anni 2017 e 2018;
- Entro 90 giorni dalla medesima data, per l’anno 2019.
I soggetti ammessi in graduatoria a seguito delle verifiche hanno il diritto di ricevere la liquidazione dell’aiuto tramite ricorso al sistema bancario.
Per quanto riguarda le indennità per il 2020, per le giornate di sospensione delle attività a causa dell’emergenza COVID-19, devono essere erogate entro 60 giorni dalla data di presentazione delle domande. La norma trova esclusiva copertura nelle risorse europee e di cofinanziamento del PO FEAMP 2014/2020.
Il Governo precisa, tramite Relazione tecnica, che i fondi per gli anni 2017 e 2018 sono già stati trasferiti alle Capitanerie di porto, mentre per il 2019 è ancora in corso l’attività di verifica delle istanze.
Art. 14 bis: proroga dell’attuazione misure
L’Art 14 bis ha il fine di assicurare la continuità delle azioni previste nel settore ittico nel periodo di emergenza da COVID-19. Provvede così a prorogare fino al 31 dicembre 2021 i tempi per l’attuazione delle misure previste dal Programma nazionale triennale della pesca e dell’acquacoltura 2017-2019, già precedentemente prorogato al 31 dicembre 2020 dalla legge n. 160 del 2019.
Il Programma nazionale fornisce, tra gli strumenti per attuare le politiche di sviluppo del settore, anche le misure del FEAMP (Fondo europeo affari marittimi e pesca). Le misure del fondo sono indirizzate alla tutela del reddito dei pescatori e alla salvaguardia delle risorse marine.