il Protocollo condiviso per la sicurezza è legge
Sabato è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto Liquidità n. 23/2020, riguardante il Protocollo condiviso Governo-parti sociali per la sicurezza negli ambienti di lavoro contro il Covid-19.
Il decreto annuncia anche le linee guida per le attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza Stato Regioni.
Al testo, è stato aggiunto l’articolo 29 bis, che recita:
Art. 29-bis (Obblighi dei datori di lavoro per la tutela contro il rischio di contagio da COVID-19).
1. Ai fini della tutela contro il rischio di contagio da COVID-19, i datori di lavoro pubblici e privati adempiono all’obbligo di cui all’articolo 2087 del codice civile mediante l’applicazione delle prescrizioni contenute nel protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del COVID-19 negli ambienti di lavoro, sottoscritto il 24 aprile 2020 tra il Governo e le parti sociali, e successive modificazioni e integrazioni, e negli altri protocolli e linee guida di cui all’articolo 1, comma 14, del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, nonché mediante l’adozione e il mantenimento delle misure ivi previste. Qualora non trovino applicazione le predette prescrizioni, rilevano le misure contenute nei protocolli o accordi di settore stipulati dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
Il codice civile prevede che l’imprenditore adotti le misure necessarie a tutelare l’integrità fisica e morale dei dipendenti. Per questo, le previsioni dei protocolli di sicurezza di questi mesi diventano parte integrante degli obblighi fondamentali dei datori di lavoro, con conseguenti sanzioni in caso di mancata applicazione.