Decreto Rilancio: pubblicazione in Gazzetta Ufficiale
Il Decreto Rilancio è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo consiste in una voluminosa serie di misure e provvedimenti, pari a 266 articoli e 300 pagine di testo, relative a salute, sostegno a lavoro e all’economia e a politiche sociali connesse all’emergenza COVID-19.
Il Decreto Rilancio (ddl 19 maggio 2020 n. 34) tratta le misure in singoli approfondimenti.
Decreto Rilancio: i lavori agevolabili
Nel Decreto Rilancio è presente un’agevolazione per i lavori di ristrutturazione e manutenzione straordinaria del patrimonio edilizio.
Essa consiste in una detrazione per le spese sostenute dal 1 luglio 2020 al 31 dicembre 2021 del 110% per specifici interventi volti a:
- incrementare l’efficienza energetica degli edifici (ecobonus);
- ridurre il rischio sismico (sismabonus);
- installazione di impianti fotovoltaici e colonne per la ricarica di veicoli elettrici.
La detrazione potrà essere fruita in 5 anni, con quote di pari importo, e potrà essere ceduta a fornitori e banche, così da incrementare il valore degli immobili, sotto forma di credito d’imposta. Le modalità attuative per la cessione della detrazione o per lo sconto in fattura saranno determinate entro 30 giorni dall’uscita del decreto in Gazzetta Ufficiale.
I lavori di riqualificazione energetica dovranno garantire il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio, da dimostrare tramite l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.) prima e dopo l’intervento. L’attestato deve essere rilasciato da tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Le agevolazioni maggiorate per il risparmio energetico si applicano agli interventi dei condomini, nonché sulle singole unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Rientrano nelle agevolazioni:
- Lavori condominiali quando conseguono determinati indici di prestazione energetica;
- Rifacimento facciate;
- Interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico.
Le misure di sostegno alle famiglie: riconferma
Già previste dal Decreto Cura Italia, sono state rinconfermate le misure di sostegno alle famiglie con figli per i prossimi mesi. Tra le misure entrate in vigore:
- Ulteriori 15 giorni di congedo parentale per uno dei genitori lavoratori dipendenti, con indennità al 50% della retribuzione, da fruire dal 5 marzo al 31 luglio, se in famiglia non c’è un altro genitore non lavoratore.
- aumento del bonus per l’acquisto di servizi di baby-sitting da 600 a 1200 euro, da utilizzare per prestazioni tra il 5 marzo e il 31 luglio 2020. Si potrà utilizzare anche per pagare servizi integrativi per l’infanzia. Per lavoratori dipendenti del settore sanitario e del comparto sicurezza, difesa e soccorso, il bonus passa da 1000 a 2000 euro.
- Ulteriori 12 giorni di permessi ex legge 104 1992 per l’assistenza a familiare in condizioni di disabilità per i mesi di maggio e giugno 2020.
Si conferma per i genitori con figli sotto i 16 anni la possibilità di assentarsi dal lavoro per tutta la durata dell’emergenza con diritto alla conservazione del posto di lavoro.
Nuovi contributi da INAIL per la sanificazione dei locali
Il Decreto Rilancio prevede lo stanziamento di 403 milioni di euro, destinati a finanziarie a fondo perduto le spese per la sicurezza anticontagio da Coronavirus, sostenute dalle imprese per irspettare gli obblighi previsti dalle linee guida INAIL/ISS.
Possono rientrare nel finanziamento i costi per:
- apparecchiature e attrezzature per l’isolamento o il distanziamento dei lavoratori.
- dispositivi elettronici e sensoristica per il distanziamento.
- apparecchiature di distanziamento rispetto agli utenti esterni.
- dispositivi per la sanificazione dei luoghi di lavoro.
- sistemi e strumentazione per il controllo degli accessi nei luoghi di lavoro.
- dispositivi di protezione individuale.
Gli importi massimi dei contributi sono fissati a:
- 15mila euro per le imprese fino a 9 dipendenti,
- 50mila euro per quelle da 10 a 50 dipendenti,
- 100mila euro per le aziende con oltre 50 addetti.
La procedura è gestita da INVITALIA, sulla base delle indicazioni INAIL, sebbene questi fondi siano incompatibili con altre agevolazioni per questo tipo di spese.
Contributo a fondo perduto per le imprese
Per sostenerei soggetti colpiti dall’emergenza epidemiologica “Covid-19”, è previsto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti esercenti attività:
- d’impresa
- di lavoro autonomo
- di reddito agrario
titolari di partita IVA, con ricavi o compensi non superiori a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 e con un ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai 2/3 dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019.
Vengono esclusi dall’agevolazione:
- i soggetti che hanno cessato l’attività alla data di presentazione dell’istanza
- gli enti pubblici
- gli Intermediari finanziari e società di partecipazione
- e i contribuenti che hanno diritto alla percezione delle indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e indennità lavoratori dello spettacolo
- lavoratori dipendenti e i professionisti iscritti agli enti di diritto privato di previdenza obbligatoria.
L’ammontare del contributo a fondo perduto viene determinato applicando una percentuale alla differenza tra l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019, pari al:
- 20% per i soggetti con ricavi o compensi non superiori a 400.000 euro nel periodo d’imposta 2019;
- 15% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 400.000 euro e fino a 1 milione di euro nel periodo d’imposta 2019;
- 10% per i soggetti con ricavi o compensi superiori a 1 milione di euro e fino a 5 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019.
Sarà riconosciuto come tetto minimo un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Reddito d’emergenza: confermato
Riconfermato il REM, ovvero il reddito d’emergenza spettante ai nuclei familiari che ne faranno richiesta entro il mese di giugno, e che hanno subito forti contrazioni del reddito.
Verrà erogato in due quote di importo pari a 400 euro e spetterà ai nuclei aventi i seguenti requisiti:
- residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
- un valore del reddito familiare, nel mese di aprile 2020, inferiore ad una soglia di 400 euro, moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, (convertito con modificazioni dalla legge 28 marzo 2019, n. 26) fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro, ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE
- un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2019 inferiore a una soglia di euro 10.000, aumentata di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000. Tale massimale è incrementato di 5.000 euro in caso di presenza nel nucleo familiare di un componente in condizione di disabilità grave o di non autosufficienza come definite ai fini dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)
- un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
Il reddito di emergenza NON spetta al nucleo familiare in cui vi sia un componente che percepisce o abbia percepito altri benefici precedentemente istituiti per far fronte alla crisi da COVID-19.
Il REM non spetta se nel nucleo familiare vi è un membro che percepisce o ha percepito una indennità tra le seguenti:
- art. 27 indennità professionisti e lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa
- art. 28 indennità lavoratori iscritti alla gestione speciale Ago
- art. 29 indennità dei lavoratori stagionali del turismo e delle terme
- art. 30 indennità lavoratori del settore agricolo
- art. 38 indennità lavoratori dello spettacolo
Il Rem non è compatibile con la presenza nel nucleo familiare di componenti che siano al momento della domanda in una delle seguenti condizioni:
- titolari di pensione diretta o indiretta ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità
- titolari di un rapporto di lavoro dipendente la cui retribuzione lorda sia superiore agli importi di cui al comma 5 (dell’articolo 82 in oggetto e cioè l’importo di 400 euro aumentati con il moltiplicatore in base ai requisiti del nucleo familiare);
- essere percettori di reddito di cittadinanza
Indennità lavoratori domestici
Riconosciuta l’indennità di 500 euro al mese per aprile e maggio, erogata in un’unica soluzione, per i lavoratori domestici che abbiano in essere, alla data del 23 febbraio 2020, uno o più contratti di lavoro per una durata complessiva superiore a dieci ore settimanali.
Rientrano nella categoria dei lavoratori domestici: colf, assistenti familiari, baby-sitter, governanti, camerieri, cuochi, ecc.
Rientrano in questa categoria anche coloro che lavorano presso comunità religiose (conventi, seminari), presso caserme e comandi militari, nonché presso le comunità senza fini di lucro, come orfanotrofi e ricoveri per anziani, il cui fine è prevalentemente assistenziale.
Decreto Rilancio: bonus 600 euro
A sostegno dei lavoratori colpiti dall’emergenza sanitaria, il Decreto Rilancio ha previsto il rinnovo del bonus di 600 euro e l’estensione a nuovi beneficiari non contemplati nel Cura Italia.
Potranno accedere al bonus anche i lavoratori dipendenti e autonomi che hanno cessato, ridotto o sospeso la loro attività o rapporto di lavoro a causa dell’emergenza COVID-19, tra cui:
- lavoratori dipendenti stagionali appartenenti a settori diversi da quelli del turismo e degli stabilimenti termali che hanno cessato involontariamente il rapporto di lavoro nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020 e che abbiano svolto la prestazione lavorativa per almeno trenta giornate nel medesimo periodo
- lavoratori intermittenti, che abbiano lavorato almeno trenta giornate tra il 1° gennaio 2019 e il 31 gennaio 2020;
- lavoratori autonomi, privi di partita IVA, non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie diverse dalla G. S. INPS, che nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2019 e il 23 febbraio 2020 siano stati titolari di contratti di lavoro autonomo occasionali ex art. 2222 del c.c., e non avessero un contratto in essere al 23 febbraio 2020. Gli stessi, per tali contratti, devono essere già iscritti al 23 febbraio 2020 alla Gestione Separata, con accredito nello stesso periodo di almeno un contributo mensile;
- incaricati alle vendite a domicilio di cui all’articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, con reddito annuo 2019 derivante dalle medesime attività superiore ad euro 5.000 e titolari di partita IVA attiva e iscritti alla Gestione Separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, alla data del 23 febbraio 2020 e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie
La stessa indennità viene riconosciuta ai lavoratori iscritti al Fondo pensioni Lavoratori dello spettacolo, cche abbiano versato almeno 7 contributi giornalieri nell’anno 2019 al medesimo Fondo, cui deriva un reddito non superiore a 35.000 euro.
Si specificano inoltre alcune importanti previsioni contenute nel decreto:
- le indennità che verranno erogate dall’INPS non concorrono alla formazione del reddito
- è stabilita poi una disposizione ad hoc per la eventuale integrazione delle stesse indennità con il beneficio del reddito di cittadinanza.
- viene statuita una norma di decadenza (15 giorni) sulla possibilità di richiedere l’indennità per il mese di marzo 2020 per varie categorie di lavoratori.
Il bonus sarà aumentato a 1000 euro per il mese di maggio.