Principio di continuità per il bilancio 2020
Il Decreto Liquidità ha confermato la proroga di 180 giorni per l’approvazione dei bilanci chiusi al 31 dicembre 2019. È però necessario tener conto del principio di continuità, in quanto la chiusura delle attività imprenditoriali a causa dell’emergenza COVID-19 avrà un impatto sulla redditività di molte aziende e sulla loro continuità.
L’art. 7 del Decreto prevede l’introduzione di uno spartiacque costituito dalla data del 23 febbraio 2020, data del primo decreto con misure straordinarie. A questo proposito, è possibile menzionare in nota integrativa l’emergenza Covid-19 come fatto rilevante avvenuto dopo la chiusura del bilancio di esercizio. Tuttavia, l’emergenza non può intaccare i bilanci 2019, ma è necessario porre un distinguo tra società che già prima della crisi avevano problemi di continuità e quelle che si trovano in situazioni di criticità a causa del Covid-19.
Quest’ultime potranno applicare ai bilanci 2020 l’art. 2423-bis comma 1 n. 1 del codice civile. L’articolo prevede di adottare il principio della valutazione delle voci in continuità, con un’adeguata informativa in nota integrativa con richiamo alle risultanze del bilancio 2019.
La continuità aziendale viene interessata anche da altri piccoli interventi normativi, con riferimento alle proroghe concesse a disposizioni sul nuovo codice della crisi d’impresa (15 febbraio 2021). Resta, invece, obbligatoria la nomina di Revisore o Sindaco Unico delle cd. “nano-imprese”, entro l’Assemblea di approvazione del bilancio chiuso al 31 dicembre 2019.