Sostegni per il settore agricolo
Per far fronte all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Governo ha preso diversi provvedimenti economici a sostegno delle imprese e dei liberi professionisti. Anche il settore agricolo, che prosegue le proprie attività anche in situazione d’emergenza, è interessato da diversi livelli di agevolazione.
Tra queste, troviamo le misure prese dall’Ente Nazionale di Previdenza per gli Addetti e per gli Impiegati in Agricoltura (ENPAIA) riservate agli iscritti. L’ente prevede:
- Sospensione del versamento dei contributi previdenziali con scadenza dall’8 marzo 2020 al 30 settembre 2020. L’importo dovrà essere versato, senza sanzioni o interessi, in un’unica soluzione o tramite rateizzazione entro il 25 ottobre 2020.
- La sospensione dei contributi con scadenza dall’8 marzo al 15 gennaio 2021, per i periti agrari e gli agrotecnici iscritti alla Fondazione. Anche qui, i versamenti – senza interessi – sono posticipati entro il 31 gennaio 2021.
A livello nazionale, il Decreto Cura Italia ha attivato delle misure governative per i lavoratori agricoli:
- Cassa integrazione speciale (dlgs 148-2015);
- Cassa integrazione in deroga;
- Congedi familiari straordinari di 15 giorni o voucher baby sitting;
- Indennità di 600 euro per marzo da richiedere all’INPS.
Quest’ultima può essere richiesta da:
- Coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Comprese le figure di imprenditori agricoli professionali iscritti alla gestione autonoma agricola, coadiuvanti e coadiutori artigiani, commercianti e lavoratori agricoli iscritti alle rispettive gestioni.
- Operai agricoli a tempo determinato, oltre a piccoli coloni e compartecipanti familiari. Quest’ultimi, purché abbiano svolto nel 2019 almeno 50 giornate di effettivo lavoro agricolo e purché non siano titolari di trattamento pensionistico diretto.
Applicabile la circolare INPS n. 47
Inoltre, la circolare INPS n. 47 del 28 marzo 2020, conferma la normativa speciale del settore che prevede la concessione della CISOA per intemperie stagionali o cause non dipendenti dalla volontà umana.
Per motivare le richieste su questo tipo di normativa, va usata la causale “COVID-19 CISOA” sulla domanda di integrazione salariale. Il documento va inoltrato all’INPS entro il quarto mese successivo all’inizio della sospensione dell’attività lavorativa.
Per i lavoratori agricoli non coperti dalla CISOA, l’articolo 22, comma 1, del Decreto Cura Italia prevede che le Regioni e le province autonome riconoscano trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro. Questo, per un periodo non superiore alle nove settimane e con riferimento a datori di lavoro del settore privato, inclusi agricoli, pesca e terzo settore, che non rientrano nella Cassa integrazione ordinaria.
Per i lavoratori del settore agricolo, a riguardo di ore di riduzione o sospensione dell’attività, il trattamento è equiparato a lavoro ai fini del calcolo delle prestazioni di disoccupazione agricola.