Perdite d’impresa: la disciplina transitoria
Nel 2019 la Legge di bilancio 2019 ha attuato nuove modifiche alla disciplina del riporto delle perdite da parte dei soggetti IRPEF, riguardo la determinazione del reddito d’impresa. Da allora, le imprese minori possono usare le perdite di periodo compensando i redditi fino all’80% di ciascun periodo d’imposta, tramite i periodi d’imposta successivi.
Le imprese commerciali (di cui all’art. 66 TUIR) possono invece usufruire di un regime transitorio che permette il riporto delle perdite alle imprese in contabilità semplificata. Secondo la disciplina transitoria, tale riporto può avvenire nei tre anni successivi al passaggio dal principio di competenza a quello di cassa. In tal caso, le perdite del periodo d’imposta 2017 sono computate in diminuzione dei relativi redditi conseguiti. Redditi che devono essere:
- In misura pari o inferiore al 40% per i periodi d’imposta 2018 e 2019;
- In misura pari o inferiore al 60% per il periodo d’imposta 2020.
Il nuovo meccanismo di riporto consentirà di compensare negli esercizi successivi le perdite d’impresa generate nel periodo d’imposta 2017 e non saldate successivamente.
Tale provvedimento permette di riparare al debito in un lasso di tempo indeterminato e nella misura dell’80%. Tuttavia, l’Agenzia delle Entrate, nella Risposta n. 45 del 10 febbraio 2020, afferma che: se il contribuente che ha adottato il principio di cassa dal 2017 cessa la propria attività nel 2018, è legittimo dedurre integralmente le perdite d’impresa provenienti dal periodo d’imposta 2017.
Questo dettaglio è stato ribadito in seguito alla richiesta di chiarimento all’Agenzia delle Entrate da parte di un istante, che aveva cessato l’attività. Dalla vendita delle rimanenze, aveva generato un notevole reddito d’impresa.
Il contribuente può dedurre integralmente, fino a concorrenza del reddito d’impresa disponibile, le perdite d’impresa rimanenti dal periodo d’imposta antecedente nel periodo d’imposta di cessazione dell’attività.