Imprenditori agricoli florovivaistici: misure di sconto sul reddito d’impresa
La Legge di bilancio 2020 modifica il criterio di determinazione del reddito d’impresa degli imprenditori agricoli florovivaistici.
L’emendamento 25.0.7 della Legge di bilancio 2020, approvato il 9 dicembre 2019, introduce il comma 3-bis nell’articolo 56-bis del TUIR (DPR 917/1986). A questo modo, il calcolo del reddito per la commercializzazione da parte degli imprenditori agricoli florovivaistici di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da altri imprenditori, si effettua applicando all’ammontare dei corrispettivi il coefficiente di redditività del 5%.
La percentuale del 5% si applica ai corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione agli effetti dell’imposta sul valore aggiunto. Questo, nel caso in cui l’acquisto dei prodotti da parte degli imprenditori agricoli florovivaistici rientri nei limiti del 10% del volume d’affari.
Questa misura di sconto permetterà una semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi e s’inserisce nel piano d’incentivo agricolo della Legge di bilancio 2020.
Le misure a favore degli imprenditori agricoli per il 2020 prevedono, infatti: proroghe dell’esenzione sui redditi domenicali e agrari, esenzione dai contributi per i giovani agricoltori. Sono previsti, inoltre, finanziamenti e crediti d’imposta da investire in innovazione, bio e imprese femminili.