Nuova prescrizione biennale per bollette di luce, gas e acqua
La nuova legge di Bilancio 2018 contiene una deroga all’articolo 2948 del codice civile, che modifica le disposizioni riguardanti le bollette non pagate, i maxi conguagli, i rimborsi da parte del fornitore.
La norma prevede la riduzione di tre anni dei termini di prescrizione per il pagamento delle bollette di luce, gas e acqua, che passerà dagli attuali cinque anni a due anni.
Tale prescrizione si applica per i consumi effettivi e per i conguagli.
Il termine di cinque anni rimarrà per le bollette del telefono e di altre utenze come internet o abbonamenti come streaming, Netflix ecc.
Le disposizioni entrate in vigore dal 1° gennaio 2018 si applicheranno nel settore elettrico sulle fatture la cui scadenza è successiva al 1° marzo 2018, nel settore del gas, al 1° gennaio 2019, nel settore idrico, al 1° gennaio 2020.
I beneficiari di questa “boccata di ossigeno” saranno per i servizi elettrici e per il gas gli utenti domestici, ma anche le microimprese, i professionisti e le società, mentre per il settore idrico solo gli utenti domestici e le microimprese.
Attenzione! La prescrizione opererà solo ed esclusivamente nel caso in cui non sia mai stato inoltrato da parte dell’operatore un sollecito di pagamento; è importante sottolineare che il sollecito dovrà essere notificato solo tramite posta raccomandata o pec e farà fede la data di consegna e non la data di spedizione.
Un’ulteriore modifica introdotta con questa norma è la possibilità da parte dell’utente di richiedere la sospensione del pagamento delle bollette. Ciò introduce una novità importante perché va a modificare la regola per la quale fino ad oggi l’utente era costretto a saldare le fatture contestate pena l’interruzione del servizio e i distacchi delle utenze.
La sospensione del pagamento avviene solo nei casi di seguito indicati:
- emissione di una fattura a debito per conguagli riferiti a periodi maggiori di due anni
- apertura da parte di AGCOM di un procedimento per l’accertamento di violazioni del codice del consumo
- presentazione di un reclamo riguardante il conguaglio nelle forme previste dall’Autorità per l’energia elettrica, il gas e il sistema idrico (AEEGSI).
All’esito della verifica del reclamo, l’utente ha diritto al rimborso entro tre mesi dei pagamenti effettuati a titolo d’indebito.
Può sembrare ovvio, ma lo ripetiamo per maggiore chiarezza: nel caso il fornitore non abbia la possibilità di effettuare la lettura del contatore perché situato in posti non accessibili viene esonerato da qualsiasi responsabilità.
Al fine di evitare tali situazioni e nel rispetto delle norme di trasparenza, l’AEEGS dovrà introdurre nuove misure per incentivare l’autolettura e permettere ai consumatori di accedere gratuitamente attraverso sistemi informatici ai dati riguardanti i propri consumi.
Articolo a cura dell’Avvocato Contino
CONTINO E ASSOCIATI
Sede Legale
Via Nazionale, 230 – 00184 Roma
Tel.Fax. 06.485542
E-mail: info@studiocontino.eu