Sussidi per popolazioni colpite da eventi sismici
La Circolare n. 8 del 27 marzo 2017 della Direzione generale degli ammortizzatori sociali e incentivi all’occupazione fornisce chiarimenti e indicazioni in merito all’applicazione della Convenzione stipulata in data 23 gennaio 2017 tra il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il Ministro dell’Economia e delle Finanze e i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, interessate dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016.
Nel dettaglio, il punto 2 chiarisce il rapporto tra le misure di sostegno al reddito introdotte dall’art. 45, comma 1, del D.L. n. 189/2016 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 229/2016) e gli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previsti dal D. Lgs n. 148/2015.
Il successivo punto 3 analizza le problematiche relative all’ambito soggettivo di applicazione e, infine, il punto 4 precisa che i contributi, gli indennizzi e i risarcimenti non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito e dell’imposta regionale sulle attività produttive.
Entrando nello specifico dei lavoratori beneficiari, si tratta di:
- lavoratori dipendenti del settore privato, compreso quello agricolo, impossibilitati a prestare l’attività lavorativa per via del sisma. Se impossibilitati solo in parte, l’indennità erogata dovrà essere proporzionalmente commisurata in relazione alla percentuale di riduzione dell’attività lavorativa;
- dipendenti di aziende o soggetti diversi dalle imprese operanti in uno dei Comuni coinvolti nelle zone sismiche e per i quali non trovano applicazione le vigenti disposizioni in materia di ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro;
- collaboratori coordinati e continuativi;
- titolari di rapporti di agenzia e di rappresentanza commerciali;
- lavoratori autonomi, compresi i titolari di attività di impresa e i professionisti, iscritti a qualsiasi forma obbligatoria di previdenza e assistenza, che abbiano dovuto sospendere l’attività a causa degli eventi sismici sopra indicati e che operino esclusivamente o, nel caso degli agenti e rappresentanti, prevalentemente, in uno dei Comuni colpiti dai due eventi sismici. Il criterio di esclusività o prevalenza è soddisfatto anche quando è dato dalla somma delle attività svolte in più Comuni coinvolti dal sisma. L’indennità deve essere riconosciuta in favore del singolo titolare dell’attività di impresa, a prescindere dal numero di imprese di cui sia titolare. Stesso discorso per i professionisti;
- soci lavoratori di società di persone e ai soci di società a responsabilità limitata, in quanto rientranti comunque nella categoria dei lavoratori autonomi, sempreché ricorra il requisito dell’iscrizione alla Gestione separata ovvero alle Gestioni commercianti o artigiani;
- i professionisti di studi associati, che vengono equiparati dalla Convenzione alle società di persone;
- collaboratori familiari di un’impresa familiare, ai sensi dell’articolo 230 – bis del codice civile, nel caso in cui sia ravvisabile un rapporto di collaborazione che si concretizza in una prestazione coordinata e continuativa e sia possibile dimostrare l’avvenuto versamento di contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’INPS, derivanti dall’iscrizione alla Gestione separata o alle Gestioni commercianti e artigiani.