Veneto. Dalla Regione contributi alle imprese turistiche ubicate in area di montagna
Scadenza: 26/01/2017
Sul BUR n. 103 del 28 ottobre 2016 è stata pubblicata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1659 del 21 ottobre 2016 che approva il “Bando regionale per la concessione di contributi per interventi di sviluppo, innovazione e riqualificazione delle strutture ricettive del turismo in aree di montagna ai sensi degli articoli 42, 43 e 44 della legge regionale n. 11/2013” .
Vengono finanziati due interventi a sostegno dell’economia turistica della montagna veneta con la concessione di contributi per azioni di sviluppo, innovazione, ammodernamento, ristrutturazione e riqualificazione delle strutture ricettive: uno riguarda finanziamenti di piccole e medie dimensioni, l’altro è finalizzato a investimenti più consistenti.
Si tratta di strumenti estremamente utili e diversificati in grado di soddisfare le esigenze delle imprese turistiche che intendono migliorare la propria offerta di soggiorno e accoglienza (attraverso restauri e ampliamenti edilizi, il potenziamento tecnologico, l’efficientamento energetico, la realizzazione di aree di benessere e piscine, il conseguimento della certificazione ambientale, ecc.), che si articolano in interventi contributivi in conto capitale, accompagnati dall’attivazione di un fondo di rotazione, e in un fondo di garanzia e controgaranzia.
La linea di intervento in regime di aiuto “de minimis” è destinata alle PMI di montagna (strutture ricettive di tipo alberghiero, villaggi turistici, campeggi, alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico, bed & breakfast, rifugi alpini) per investimenti strutturali di dimensioni e spesa limitate; l’altra, destinata ad alberghi, villaggi-albergo, residenze turistico-alberghiere e alberghi diffusi, rientrando fra i regimi di aiuti compatibili con il mercato interno, segue le regole della Comunità europea. Entrambe si applicano ai territori montani delle province di Belluno, Vicenza, Verona e Treviso. Le due linee di intervento sono fra loro alternative e non cumulabili, pertanto ogni richiedente potrà optare per una sola delle due.