Qual è la differenza tra piccola e media impresa?
Decreto 18 settembre 1997
Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole medie imprese
IL MINISTRO DELL’INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL’ARTIGIANATO
Vista la definizione di piccola e media impresa adottata nella disciplina comunitaria degli aiuti di stato alle piccole e medie imprese, pubblicata sulla G.U.C.E. n. C213 del 23.07.96, che modifica la precedente disciplina della Commissione Europea del 20.05.1992;
Considerata la necessità di adeguare nuovamente la definizione di piccola e media impresa, utilizzata ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive, alla predetta disciplina comunitaria;
Vista la nota della Commissione Europea SG(97) D/7312 del 29.08.1997 con la quale è approvato lo schema di recepimento della predetta definizione;
Decreta:
Art. 1 Ai fini della concessione di aiuti alle attività produttive è definita piccola e media l’impresa che:
ha meno di 250 dipendenti, e ha un fatturato annuo non superiore a 40 milioni di ECU, oppure un totale di bilancio annuo non superiore a 27 milioni di ECU, ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.
Art 2. Ove sia necessario distinguere, è definita piccola l’impresa che:
- ha meno di 50 dipendenti, e ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di ECU, oppure un
- totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di ECU, ed è in possesso del requisito di indipendenza, come definito al successivo comma 4.
Qualora le norme agevolative in vigore prevedano, con riferimento ad imprese operanti in particolari settori di attività, parametri dimensionali inferiori a quelli massimi previsti dalla previgente definizione di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso, per tali imprese i limiti dimensionali già utilizzati sono rideterminati tenuto conto del rapporto esistente tra i limiti dimensionali di cui al comma 1 ed i predetti limiti massimi previgenti.
Nel caso in cui l’impresa richiedente l’agevolazione detenga, anche indirettamente, il 25% o più del capitale o dei diritti di voto di una o più imprese, il numero dei dipendenti, l’ammontare del fatturato annuo o il totale di bilancio, per la verifica dei limiti di cui al comma 1, sono calcolati come somma dei valori riferiti a ciascuna delle predette imprese.
Il capitale e i diritti di voto sono detenuti indirettamente dall’impresa richiedente qualora siano detenuti per il tramite di una o più imprese il cui capitale o i cui diritti di voto sono posseduti per il 25% o più dall’impresa richiedente medesima.
Art 3. Ai fini del presente decreto è considerata indipendente l’impresa il cui capitale o i diritti di voto non siano detenuti per il 25% o più da una sola impresa oppure congiuntamente da più imprese non conformi alle definizioni di piccola e media impresa o di piccola impresa secondo il caso; pertanto, al fine di effettuare la verifica del requisito di indipendenza, debbono essere sommate tutte le partecipazioni al capitale sociale o i diritti di voto detenuti da imprese di dimensioni superiori. La predetta soglia può essere superata nelle due fattispecie seguenti:
se l’impresa è detenuta da società di investimenti pubblici, società di capitali di rischio o investitori istituzionali, a condizione che questi non esercitino alcun controllo individuale o congiunto, sull’impresa;
se il capitale è disperso in modo tale che sia impossibile determinare da chi è detenuto e se l’impresa dichiara di poter legittimamente presumere la sussistenza delle condizioni di indipendenza.
Art 4. Fatto salvo quanto previsto al comma 6 per le nuove imprese:
- per fatturato, corrispondente alla voce A.1 del conto economico redatto secondo le vigenti norme del codice civile, s’intende l’importo netto del volume d’affari che comprende gli importi provenienti dalla vendita di prodotti e dalla prestazione di servizi rientranti nelle attività ordinarie della società, diminuiti degli sconti concessi sulle vendite nonché dell’imposta sul valore aggiunto e delle altre imposte direttamente connesse con il volume d’affari.
- il fatturato annuo ed il totale di bilancio sono quelli dell’ultimo esercizio contabile approvato precedentemente la sottoscrizione della domanda di agevolazione; per le imprese esonerate dalla tenuta della contabilità ordinaria e/o dalla redazione del bilancio le predette informazioni sono desunte dall’ultima dichiarazione dei redditi presentata, ed in particolare, per quelle relative all’attivo patrimoniale, sulla base del prospetto delle attività e delle passività redatto con i criteri di cui al DPR n.689/74 ed in conformità agli art.2423 e seguenti del codice civile;
- il numero di dipendenti occupati corrisponde al numero di unità-lavorative-anno (ULA), cioè al numero medio mensile di dipendenti occupati a tempo pieno durante un anno, mentre i lavoratori a tempo parziale e quelli stagionali rappresentano frazioni di ULA. Il periodo da prendere in considerazione è quello cui si riferiscono i dati di cui al precedente punto b); per dipendenti occupati si intendono quelli a tempo determinato o indeterminato, iscritti nel libro matricola dell’impresa, fatta eccezione di quelli posti in cassa integrazione straordinaria;
- la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente, se costituita sotto forma di società di capitali, è quella risultante alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione.
Art 6. Agli stessi fini di cui al comma 5, per le imprese costituite da non oltre un anno alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazione, sono considerati esclusivamente il numero delle unità lavorative in azienda, la composizione della compagine sociale o dei diritti di voto dell’impresa richiedente ed il totale di bilancio risultanti alla stessa data.
Art 7. Il tasso di conversione lira/ECU è calcolato in ciascun anno, per la determinazione del valore del fatturato e del totale di bilancio relativi all’esercizio precedente, sulla base della media dei tassi di conversione registrati nell’anno precedente medesimo. Il tasso da applicare nei casi di cui al comma 6 è l’ultimo fissato prima della data di presentazione della domanda. Il tasso di conversione per i bilanci chiusi al 31.12.1996 è pari a L. 1.932,7.
Art 8. Con separati provvedimenti, sarà fissata, per ciascuna delle norme agevolative vigenti, la data a decorrere dalla quale è disposta l’applicazione della definizione di cui al presente decreto, comunque non successiva al 31 dicembre 1997.